Reumatologia |
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Denominazione | SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in REUMATOLOGIA |
Title (inglese) | Postgraduate School of Rheumatology |
Area | Medica |
Classe | Medicina specialistica |
Obiettivi formativi e descrizione |
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Numero Iscrivibili | 3 |
Base multiplo CFU | 1 |
Specifica CFU | 25/ 25 tirocinio 8/ 25 lezioni frontali o attività didattiche equivalenti 17/ 25 studio individuale |
Normativa valida per l'Anno Accademico 2008/2009
(Fonte: D.R. n° 2498 del 28 ottobre 1997)
1. Le Scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi.
2. Le Scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.
3. Le Scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.
4. Possono essere istituiti altresì Corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il D.L.vo n° 541/1992.
1. La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione è definita nell'Ordinamento didattico specifico della Scuola.
2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole Scuole disciplinano gli specifici standard formativi.
3. Concorrono al funzionamento delle Scuole la Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.
6. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D.L.vo n° 502/1992.
7. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L.428/1990 e D.L.vo 257/1991).
8. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
9. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'universo e della Ricerca scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto nello stampo; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della Scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
10. Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.
11. Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollenza dalle competenti Autorità accademiche italiane.
12. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.
13. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.
1. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo "Organizzazione delle Scuole",comma 3.
2. Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. "Istituzione, finalità, titolo conseguito", comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3 e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni Specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattiche teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
3. Il Piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella A.
4. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella B.
5. Il Piano dettagliato delle attività formative, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.
1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Il Tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.
1. - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della Specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
2. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa
1. L'Università, su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa Convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D.L.vo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo D.L.vo.
2. L'Università su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
1. Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di Scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
2. La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
3. Le disposizioni contenute nelle norme generali comuni a tutte le Scuole di specializzazione si applicano anche alle Scuole di specializzazione del settore medico, purchè non risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari successive e con lo Statuto dell'Ateneo.
Titolo rilasciato: Specialista in Reumatologia
Area Funzionale: Medica
Durata anni:5
La Scuola di Specializzazione in Reumatologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della Reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.
La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Reumatologia.
Il Corso ha la durata di 4 anni.
La Scuola ha la sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Anestesiologiche e Immunoinfettivologiche.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 449 il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 16 specializzandi.
Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:
TABELLA A
A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini.
C. Area disciplinare della patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche I
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale, ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.
D. Area disciplinare della patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche II
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale, ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.
Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:
TABELLA B
Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:
a) aver seguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della Scuola;
b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;
c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;
d) aver eseguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capilaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna; e) aver dimostrato di saper riconoscere ed interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;
f) aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche.
ANNO ACCADEMICO: 2009/2010
Insegnamenti del 1° ANNO:
Denominazione | MICROBIOLOGIA | |||||
CFU | F | P | ||||
1 | ||||||
Title | Microbiology | |||||
Descrizione e obiettivi | Fornire le basi che permettano la piena comprensione dei rapporti tra infezioni e malattie reumatiche. | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale | |||||
Propedeuticità e frequenza | Per la specialistica in oggetto, obbligatoria | |||||
Denominazione | BIOCHIMICA BIO/10 | |||||
CFU | 1 | |||||
Title | Biochemistry | |||||
Descrizione e obiettivi | Fornire nozioni di biochimica indispensabili per conoscere le basi dei processi fisiopatologici delle malattie reumatiche. | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale | |||||
Propedeuticità e frequenza | Per la specialistica in oggetto,obbligatoria | |||||
Denominazione | GENETICA MEDICA | |||||
CFU | 1 | |||||
Title | Medical Genetics | |||||
Descrizione e obiettivi | Fornire conoscenze sui rapporti tra assetto genetico e malattie reumatiche. | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale, | |||||
Propedeuticità e frequenza | Per la specialistica in oggetto, obbligatoria | |||||
Denominazione | STATISTICA MED/01 | |||||
CFU | 1 | |||||
Title | Medical Statistic | |||||
Descrizione e obiettivi | Fornire il corretto approccio statistico per l’interpretazione dei dati epidemiologici e dei risultati terapeutici. | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale | |||||
Propedeuticità e frequenza | Per la specialistica in oggetto, obbligatoria | |||||
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Denominazione | MEDICINA CLINICA GENERALE | |||||
CFU | 1 | 30 | ||||
Title | Internal medicine | |||||
Settori scientifico disciplinari | MED/09 | |||||
Descrizione e obiettivi | Argomenti di tipo generale, relativi a problematiche affrontate in ambiente internistico, tali da garantire un approccio globale al paziente. In tali obiettivi sono stati inseriti anche esami diagnostici, di laboratorio e strumentali che tutti gli specializzandi devono conoscere. | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale, discussione casi clinici, esame sul paziente | |||||
Propedeuticità e frequenza | Obbligatoria | |||||
Denominazione | FARMACOLOGIA | |||||
CFU | 2 | |||||
Title | Pharmacology | |||||
Settori scientifico disciplinari | BIO/14 | |||||
Descrizione e obiettivi | Approfondire le conoscenze della farmacologia clinica dei farmaci di uso più comune, delle loro interazioni, degli effetti avversi ed il rapporto costo/beneficio. Competenza specifica nell’uso dei farmaci più recenti (antiTNF, antiCD20,etc.) | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale | |||||
Propedeuticità e frequenza | Propedeutico alla medicina specialistica; obbligatoria | |||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | ||||||
CFU | 1 | 1 | ||||
Title | Radiology and Radiotherapy | |||||
Settori scientifico disciplinari | MED/36 | |||||
Descrizione e obiettivi | Approfondire le conoscenze sulle principali indagini radiologiche di interesse reumatologico (radiologia tradizionale, TC, RMN, Ecografia,etc.).Acquisire padronanza delle tecniche ecografiche per lo studio, anche mediante l’uso del doppler, dell’apparato mio-osteo-articolare. | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale | |||||
Propedeuticità e frequenza | Propedeutico alla medicina specialistica; obbligatoria | |||||
| ||||||
Denominazione | REUMATOLOGIA | |||||
CFU | 2 | 17 | ||||
Title | Rheumatology | |||||
Settori scientifico disciplinari | MED/16 | |||||
Descrizione e obiettivi | Acquisire conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche. Gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica e la terapia dietetica, farmacologica e strumentale, utilizzando protocolli già validati dall’esperienza clinica o originali. | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale, discussione casi clinici, esame sul paziente | |||||
Propedeuticità e frequenza | Obbligatoria | |||||
| ||||||
Denominazione | EPIDEMIOLOGIA | |||||
CFU | 1 | |||||
Title | Epidemiology | |||||
Settori scientifico disciplinari | MED/42 | |||||
Descrizione e obiettivi | Acquisire conoscenza approfondita della prevalenza e incidenza delle principali malattie di interesse reumatologico, da integrare con quelle relative alla frequenza e distribuzione nella popolazione dei relativi valori di rischio. | |||||
Modalità di verifica | Colloquio individuale | |||||
Propedeuticità e frequenza | Propedeutico alla medicina specialistica; obbligatoria | |||||
ATTIVITA’ | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | TOTALI | |||||
CFU | CFP | CFU | CFP | CFU | CFP | CFU | CFP | CFU | CFP | ||
ATTIVITA’ DI BASE | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
TRONCO COMUNE | 7 |
| 4 |
| 7 |
| 7 |
|
|
| 81 |
| 20 |
| 18 |
| 16 |
| 2 |
|
| ||
ATTIVITA’ SPECIFICHE | 5 | 20 | 10 | 24 | 7 | 28 | 50 | 42 | 4515 | 40 | 189 |
AFFINI |
|
| 2 |
| 2 |
| 1 |
|
|
| 5 |
ALTRE | 3 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
SUB TOTALI | 20 |
| 18 |
| 16 |
|
|
|
|
|
|
SUB TOTALI |
| 40 |
| 42 |
| 44 |
| 44 |
| 40 | 210 |
TOTALI | 60 |
| 60 |
| 60 |
| 60 |
| 60 |
| 300 |
Si comunica che il Prof Capone terrà le lezioni di Ortopedia nella Biblioteca della Direzione Sanitaria dell'Ospedale Marino (II Piano) tutti i lunedi dalle 15.00 alle 17.00, a partire dal 04 Maggio 2009.
ANNO ACCADEMICO: 2009/2010
DOCENTI:
- Prof. Alessandro Mathieu
- Prof. Giorgio Mallarini
- Prof. Mario Piga
- Prof. Carlo Carcassi
- Dott. Alberto Cauli
- Prof. Anna Maria Carcassi
- Prof. Franco Ennas
- Prof.ssa Marcella Corda
- Prof. Aldo Manzin
- Prof. Alessandro Mathieu
- Prof.ssa Maria Del Zompo
- Prof. Paolo Contu
Succ. > |
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