ARTICOLO1

Strutture per l’attività libero-professionale

1.Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l’articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 15-duodecies (Strutture per l’attività libero-professionale).

1. Le aziende sanitarie provvedono, entro il 30 giugno 2001, alla realizzazione di camere di ricovero, nonché di strutture ambulatoriali e all’acquisizione delle relative dotazioni strumentali, per l’attività libero-professionale intramuraria.

2. Ai predetti fini le Regioni fanno ricorso ai fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le Regioni hanno, altresì, agli stessi fini e per rispettare il termine di cui al comma 1, la facoltà di utilizzare i fondi già assegnati alle aziende sanitarie per altri interventi, mutandone la destinazione. I fondi dei quali è mutata la destinazione a norma del presente comma sono riassegnati alle aziende sanitarie in relazione alle disponibilità del citato articolo 20.

3. Il ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 3.000 miliardi, l’ammontare dei fondi di cui all’articolo 20 della richiamata legge n. 87 del 1988, utilizzabili in ciascuna Regione per gli interventi di cui al comma 1.

4. Fermo restando l’articolo 72, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle Regioni per la realizzazione delle nuove strutture e l’acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la Regione vi provvede tramite commissari ad acta.».

«Articolo 15-terdecies (Denominazioni)

1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all’articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all’attività svolta e alla struttura di appartenenza:

a) Responsabili di struttura complessa:

1) direttore di dipartimento;

2) direttore di distretto;

3) direttore medico di presidio ospedaliero;

4) direttore (di divisione, servizio, reparto, presidio o altra struttura complessa).

b) Dirigente responsabile di struttura semplice:

1) responsabile (di sezione ospedaliera, settore, modulo organizzativo, Day Hospital, Day Surgery, struttura territoriale e altre strutture riconosciute come strutture semplici nell’atto aziendale).».

«Articolo 15-quattordecies (Osservatorio per l’attività libero-professionale)

1. Con decreto del ministro della Sanità da adottarsi entro il 10 agosto 2000, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 19-quater è organizzato presso il ministero della Sanità l’Osservatorio per l’attività libero-professionale con il compito di acquisire gli elementi di valutazione ed elaborare proposte per la predisposizione della relazione con la quale il ministro della Sanità riferisce periodicamente al Parlamento su:

a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all’attivazione dell’attività libero-professionale;

b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l’attività libero-professionale intramuraria;

c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all’attività libero-professionale intramuraria;

d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero-professionale;

e) l’ammontare dei proventi per attività libero-professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell’azienda;

f) le iniziative e i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni e assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale.».

ARTICOLO 2

Personale di supporto per l’attività libero-professionale

1.All’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all’effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede a effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell’azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.».

ARTICOLO3

Studi privati

1.All’articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’attività libero professionale in regime di ricovero, è consentita, limitatamente all’attività ambulatoriale e fino al 31 luglio 2003, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall’Atto di indirizzo e coordinamento di cui al citato articolo 72, comma 11 della legge n. 448/98, fermo restando per l’azienda sanitaria di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le Regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.».

ARTICOLO4

Consulti

1.All’arti colo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole: «Alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.» sono aggiunte le seguenti: «L’azienda disciplina i casi in cui l’assistito può chiedere all’azienda medesima che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico o l’assistito con riferimento all’attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’azienda, fuori dell’orario di lavoro.».

ARTICOLO5

Collegio di direzione e Comitato di dipartimento

1.All’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale sull’attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.».

ARTICOLO6

Personale a rapporto convenzionale

1.All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa.».

2.All’articolo 8, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l’attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato;».

3.All’articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole «al fine di prevenire» è aggiunta la parola «anche».

4.Con decreto del ministro della Sanità, è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una Commissione composta da rappresentanti dei ministeri della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e del Lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l’estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 dei limiti di età previsti dal comma 1 dell’articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla attuazione delle determinazioni della Commissione.».

ARTICOLO7

Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il servizio sanitario nazionale

1.All’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. Al fine di consentire l’attuazione del presente articolo con riferimento al Servizio sanitario militare, sono individuati con decreto del ministro della Sanità e del ministro della Difesa, le categorie dei beneficiari, i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari che possono risultare oggetto degli accordi contrattuali. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel pieno rispetto della autonomia delle stesse.».

ARTICOLO8

Correttivi in senso stretto

1.All’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 5 l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.»;

b)al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.»;

c)al comma 8 nell’ultimo periodo è soppressa la parola "già".

2.All’articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.»;

b)al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.».

3.All’articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 1, primo periodo, le parole: «l’esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello» sono sostituite dalle parole: «la direzione di strutture complesse» e, nel secondo periodo, le parole: «In sede di prima applicazione» sono soppresse;

b)all’articolo 2, comma 2-septies, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

c)all’articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

d)all’articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

e)all’articolo 3-octies, comma 1, le parole «del presente decreto», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

f)all’articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

g)all’articolo 5, comma 5, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

i)all’articolo 8-ter, comma 5, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

l)all’articolo 8-quater, comma 3, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

m)all’articolo 8-quinquies, comma 1, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

n)all’articolo 8-septies, comma 1, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

o)all’articolo 8-octies, comma 3, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

p)all’articolo 15, comma 8, secondo periodo, comma 9, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

q)all’articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

r)all’articolo 16-ter, comma 1, le parole «del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229».