Camera: Disegno di legge di revisione dello stato giuridico dei docenti universitari (6/6/2000)



Mettiamo in rete il testo del ddl sullo stato giuridico dei docenti universitari, così come dovrebbe risultare dagli emendamenti concordati dalla maggioranza.







Testo emendato



Testo approvato in Consiglio dei Ministri



Art. 1
(Attività didattica e scientifica nelle università)



Art. 1
(Attività didattica e scientifica nelle università)
1. Per lo svolgimento dell'attività scientifica e didattica l'università si avvale dei professori di ruolo di cui all'articolo 2. Può altresì utilizzare i titolari di contratto di cui all'articolo 10 e i docenti esterni di cui all'articolo 11. 1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali l'università si avvale dei professori di ruolo di cui all'articolo 2. Può altresì utilizzare per compiti didattici e di ricerca i titolari di contratto di tirocinio di cui all'articolo 10 e i docenti esterni di cui all'articolo 11.



Art. 2
(Ruolo dei professori universitari)



Art. 2
(Ruolo dei professori universitari)
1. Il ruolo dei professori universitari comprende: 1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori di prima fascia; a) professori ordinari;
b) professori di seconda fascia; b) professori.
c) professori di terza fascia
Le tre fasce si differenziano per livelli diversi di maturità e di responsabilità scientifica e didattica;

2. La carriera dei professori ordinari si sviluppa in tre classi; la carriera dei professori si sviluppa in sei classi. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. All'atto della nomina in ruolo si è inquadrati nella prima classe della fascia corrispondente; alle classi successive alla prima si accede previa valutazione ai sensi dell'articolo 8.

3. In ogni ateneo il numero dei professori ordinari non può superare, per ogni area disciplinare, costituita dai raggruppamenti individuati per la elezione del Consiglio Universitario Nazionale, un quinto del totale dei componenti le due fasce.
2. Ogni professore è inquadrato in ruolo in uno dei settori scientifico-disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. 4. Ogni professore è inquadrato in ruolo in uno dei settori scientifico disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni.
3. Alla prima ed alla seconda fascia del ruolo di cui al comma 1 si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicando, rispettivamente, le disposizioni relative alla nomina in ruolo dei professori ordinari e dei professori associati, ad esclusione della prova didattica qualora già sostenuta in procedure di valutazione comparativa per accesso ad altra fascia. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Il titolo di accesso a tali procedure di valutazione è il dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero. 5. Alle fasce del ruolo di cui al comma 1 si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n.210, applicando, rispettivamente, le disposizioni relative alla nomina in ruolo dei professori ordinari e dei professori associati.



Art. 3
(Diritti e doveri dei professori universitari)



Art. 3
(Status dei professori universitari)
1. La ricerca scientifica e l'insegnamento sono un diritto ed un dovere dei professori universitari. I professori universitari esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di ricerca e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell'ateneo e delle sue strutture. Gli organi di governo delle università e delle loro strutture scientifiche e didattiche programmano e coordinano i compiti di ogni docente nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantite. L'attività di ricerca e di insegnamento di ciascun docente deve essere documentata periodicamente secondo termini e modalità determinate dai regolamenti di Ateneo e sottoposta a valutazione ai sensi dell'articolo 8. 1. I professori universitari esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di ricerca e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell'ateneo e delle sue strutture. In particolare:
2. In particolare, i professori universitari:
a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. L'attività deve essere documentata periodicamente, secondo termini e modalità determinate dai regolamenti di ateneo;
b) hanno l'obbligo di svolgere, continuativamente in ogni anno accademico, 500 ore di attività didattica. All'interno di tale impegno didattico, i professori di prima e di seconda fascia dedicano dalle 90 alle 120 ore a lezioni, esercitazioni e seminari a seconda di quanto richiesto dalle strutture didattiche di appartenenza, che devono garantire un'equilibrata ripartizione tra i docenti dei carichi didattici. I professori di terza fascia dedicano le stesse ore a esercitazioni e seminari e ad eventuali lezioni in corsi loro affidati annualmente dalla facoltà. Le ore rimanenti sono utilizzate dai professori delle tre fasce per compiti organizzativi e di verifica, per attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti, nonché per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche. I professori universitari possono sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 7 relativamente all'integrazione delle attività didattiche, solo se aggiuntive rispetto alle 500 ore di cui 120 per lezioni, esercitazioni, seminari; b) hanno l'obbligo di svolgere, continuativamente in ogni anno accademico, 500 ore di attività didattica, di cui almeno 120 ore per lezioni, esercitazioni e seminari; le ulteriori 380 ore sono utilizzate per assicurare costante disponibilità al rapporto con gli studenti, per le altre attività disciplinate nel regolamento sull'autonomia didattica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato regolamento sull'autonomia didattica, nonché per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;
c) hanno il diritto e il dovere di partecipare agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto; c) hanno il diritto e il dovere di partecipare agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto;
d) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio; d) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio;
e) possono svolgere a domanda attività in conto terzi per conto dell'ateneo secondo modalità previste nei contratti di cui all'articolo 7; e) possono svolgere attività in conto terzi per conto dell'ateneo secondo modalità previste nei contratti di cui all'articolo 7;
f) svolgono compiti di assistenza sanitaria, ove la relativa attività sia inscindibile dalla didattica e dalla ricerca; f) svolgono compiti di assistenza sanitaria, ove la relativa attività sia inscindibile dalla didattica e dalla ricerca;
g) possono essere distaccati con il loro consenso presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, nonchè possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Gli statuti e i regolamenti di ateneo disciplinano le modalità di controllo dell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni in caso di inadempienza. g) possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
3. Gli impegni didattici di cui al comma 1, lettera b), attribuiti ai professori secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, in conformità al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 recante il regolamento sull'autonomia didattica, sono esercitati nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini nella facoltà di afferenza, in strutture didattiche inerfacoltà e, con il consenso degli interessati, in altre facoltà dell'ateneo, nonchè a domanda anche in altro ateneo o in altro ente, con il quale l'università di appartenenza abbia stipulato apposita convenzione. 2. Gli impegni didattici di cui al comma 1, lettera b), attribuiti ai professori secondo le disposizioni del regolamento didattico di ateneo, in conformità al regolamento generale sull'autonomia didattica sono esercitati, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini nella facoltà di afferenza e in altre facoltà dell'ateneo, nonché in altro ateneo o in altro ente, con il quale l'università di appartenenza abbia stipulato apposita convenzione.



Art. 4

(Attività libero professionale e altri incarichi)



Art. 4

(Attività libero professionale e altri incarichi)
1. I professori universitari non possono esercitare l'industria ed il commercio, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera g, e, fermi restando i casi di incompatibilità di cui all'articolo 13, DPR 382/1980; possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionale. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione, incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate dall'ente richiedente con l'università. 1. Fermo restando il divieto all'esercizio dell'industria e del commercio, i professori universitari possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionali, svolgere, previa autorizzazione, incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore dopo aver acquisito i pareri favorevoli del preside di facoltà e del direttore del dipartimento e accertata la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo. 2. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore che, sentiti il preside di facoltà e il direttore del dipartimento, che accerta la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo.
3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse, ovvero qualora le valutazioni di cui all'articolo 8 abbiano esito negativo. 3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse, ovvero qualora le valutazioni di cui all'articolo 8 abbiano esito negativo.
4. I professori autorizzati a svolgere attività libero-professionale sottoscrivono con l'università di appartenenza un contratto di diritto privato che preveda la riduzione dei compensi didattici di cui all'articolo 3, comma 2, dal 40 al 60 percento e contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In vigenza di tale contratto, i professori non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.



Art. 5
(Disposizioni sugli organi accademici)



Art. 5
(Disposizioni sugli organi accademici)
1. I professori universitari delle tre fasce sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche e dei dipartimenti secondo quanto previsto dal presente articolo. 1. I professori ordinari e i professori sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche e dei dipartimenti secondo quanto previsto dal presente comma.
2. La destinazione di posti di ruolo, le chiamate di idonei nonchè i trasferimenti relativi ai professori universitari sono deliberati, secondo quanto stabilto dagli statuti di ateneo, dalle facoltà o dai dipartimenti, che deliberano con la partecipazione dei professori di prima fascia per le deliberazioni che li riguardano, dei professori di prima e di seconda fascia per le deliberazioni che riguardano i professori di seconda fascia e dei professori delle tre fasce per le deliberazioni che riguardano i professori di terza fascia. 2. La destinazione di posti di ruolo, le chiamate di idonei nonché i trasferimenti relativi ai professori ordinari e ai professori sono deliberati dai dipartimenti. Questi deliberano con la partecipazione dei professori universitari ordinari e dei professori per le deliberazioni che concernono questi ultimi; deliberano con la partecipazione dei soli professori ordinari per le deliberazioni che li riguardano.
3. Sono riservate ai professori di prima fascia le cariche di rettore e di preside di facoltà o di direttore di dipartimento a seconda che lo statuto di ateneo affidi alle facoltà od al dipartimento le deliberazioni di cui al comma 2. Sono riservati ai professori di prima fascia ovvero ai professori di seconda fascia appartenenti all'ultima classe le cariche di direttore di dipartimento o di preside di facoltà, a seconda che lo statuto di ateneo affidi alle facoltà od al dipartimento le deliberazioni di cui al comma 2. La carica di presidente di consiglio di corso di laurea, nonché il coordinamento di gruppi di ricerca sono riservati ai professori di prima e di seconda fascia. 3. Sono riservate ai professori ordinari le cariche di rettore e di direttore del dipartimento. Può assumere la carica di preside di facoltà un professore ordinario, ovvero un professore appartenente all'ultima classe. La carica di presidente di consiglio di corso di laurea, nonché il coordinamento di gruppi di ricerca sono riservati ai professori ordinari e ai professori appartenenti ad una classe non inferiore alla quarta.
4. Gli statuti degli atenei possono disciplinare la costituzione di apposite giunte di facoltà; esse, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi, possono proporre al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le giunte possono altresì esercitare compiti delegati dal consiglio di facoltà. 4. Gli statuti degli atenei disciplinano la costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da un numero di componenti compreso tra 6 e 15 membri, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle due fasce.

5. Le giunte di facoltà, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi, hanno il potere di proporre al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Le giunte possono esercitare altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà, ferma restando la competenza del consiglio in diversa composizione nelle deliberazioni di cui al comma 1.



Art. 6
(Trattamento economico dei professori di ruolo).



Art. 6
(Trattamento economico dei professori di ruolo)
1.Il trattamento economico fondamentale dei professori universitari, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità, pari a lire xxx per il professore di prima fascia, a lire xxx per il professore di seconda fascia e a lire xxx per il professore di terza fascia. 1.Il trattamento economico fondamentale dei professori universitari, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità, pari a 114.070 milioni di lire per il professore ordinario e a 79.849 milioni di lire mila per il professore.
2. La progressione economica all'interno di ciascuna fascia si sviluppa in classi, quattro per i professori di prima fascia, cinque per i professori di seconda fascia, sei per i professori di terza fascia.
3. All'atto della nomina in ruolo nelle singole fasce i professori sono inquadrati nella prima classe della fascia corrispondente; alle classi successive si accede previa valutazione ai sensi dell'articolo 8.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 è incrementato per ciascuna fascia: 2.Il trattamento economico di cui al comma 1 è incrementato:
a) per i professori di prima fascia, del xxx per cento al conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe; a) per i professori ordinari, del 10 per cento al conseguimento della seconda e della terza classe;
b) per i professori di seconda fascia, del xxx per cento al conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe, nonché del xxx per cento al conseguimento della quinta classe; b) per i professori, del 10 per cento al conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe, nonché del 5 per cento al conseguimento della quinta e della sesta classe.
c) per i professori di terza fascia, del xxx per cento al conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe, nonché del xxx per cento al conseguimento della quinta e sesta classe;
5. Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la progressione economica in ogni fascia avviene con scatti biennali di anzianità al 2,5 per cento. 3.Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la progressione economica in ogni fascia avviene con scatti biennali di anzianità al 2 per cento.
6. L'importo del trattamento derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è sottoposto a revisione annuale biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 4. L'importo del trattamento derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è sottoposto a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche.



Art. 7
(Contratto di diritto privato per i professori di ruolo)



Art. 7
(Contratto di diritto privato per i professori di ruolo)
1. Le università possono stipulare con i professori nominati in ruolo presso l'ateneo che non svolgono attività libero-professionali né ricoprono incarichi esterni di cui all'articolo 4, un contratto individuale di diritto privato di durata biennale, che ne disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge: 1. Le università stipulano con i professori nominati in ruolo presso l'ateneo un contratto individuale di diritto privato di durata biennale, che ne disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge:
a) le attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle dell'articolo 3, comma 2, lettera b); a) gli obblighi didattici e di ricerca, aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
b) la partecipazione a specifici progetti di ricerca e di promozione culturale correlati alla programmazione generale di Ateneo; b) la determinazione di specifici obiettivi per l'attività del professore correlati alla programmazione generale d'ateneo;

c) eventuali intese circa le modalità di esercizio dell'attività libero professionale e di docenza retribuita a favore di terzi;
c) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo a favore di terzi; d) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo a favore di terzi;
d) il corrispettivo per le attività di cui alla lettera a) e per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b), nonchè i proventi relativi alle attività di cui alla lettera c), come trattamento economico accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile, limitatamente agli importi relativi alle lettere a) e b); e) il corrispettivo degli obblighi di cui alla lettera a) e del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b), nonché i proventi relativi alle attività di cui alla lettera d),come trattamento economico accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile, limitatamente agli importi relativi alle lettere a) e b);
e) l'erogazione di servizi reali e di altre agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori sede. f) l'erogazione di servizi reali e di altre agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori sede;
2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposito regolamento di ateneo. 2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati nell'osservanza di criteri generali determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di durata biennale, sulla base di appositi accordi-quadro stipulati tra una delegazione di parte pubblica, composta da esperti nominati dal predetto Ministro, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché da rappresentanti delle università, e le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentiti il CUN e il CNSU.
3. Il trattamento economico accessorio assorbe ogni altra incentivazione erogata dall'ateneo; in particolare, dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, della presente legge non sono più erogate le incentivazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Dalla medesima data i fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 370 del 1999 acquistano rispettivamente le funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari. Al predetto fondo integrativo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università. 3. Il trattamento economico accessorio assorbe ogni altra incentivazione erogata dall'ateneo; in particolare, dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, non sono più erogate le incentivazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370. Dalla medesima data i fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 4, comma 1, delle predetta legge n.370 del 1999 acquistano rispettivamente le funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari. Al predetto fondo integrativo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370, può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.



Art. 8
(Valutazione e progressione nelle classi)



Art. 8
(Progressione nelle classi)
1. La progressione nelle classi previste in ciascuna fascia consegue all'esito positivo della valutazione, effettuata ogni quattro anni, dell'attività didattica e scientifica svolta dal professore universitario. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n.370, fissa i criteri e i parametri per la predetta valutazione, le cui procedure sono determinate dai regolamenti di ateneo. Gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici. 1. La progressione nelle classi previste in ciascuna fascia consegue all'esito positivo della valutazione, effettuata ogni quattro anni, dell'attività didattica e scientifica svolta dal professore universitario. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n.370, fissa i criteri e i parametri per la predetta valutazione, le cui procedure sono determinate dai regolamenti di ateneo. Gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici.
2. I professori di terza fascia che dopo otto anni dall'inquadramento nella prima classe non ottengano una valutazione positiva per il passaggio alla seconda classe decadono dal ruolo.



Art. 9
(Collocamento a riposo)



Art. 9
(Collocamento a riposo)
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori di prima e di seconda fascia è determinato al compimento del settantesimo anno di età, mentre quello dei professori di terza fascia è determinato al compimento del sessantacinquesimo anno. 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei professori ordinari è determinato al compimento del settantesimo anno.
2. È abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Non è consentito ai professori universitari l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Alla data del collocamento a riposo i professori universitari cessano da tutte le cariche accademiche. 2. È abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Non è consentito ai professori universitari l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Alla data del collocamento a riposo i professori universitari cessano da tutte le cariche accademiche.

3. L'università può consentire ai professori universitari dichiarati emeriti, all'atto del collocamento a riposo, la prosecuzione a titolo gratuito dell'attività di ricerca presso le proprie strutture per ulteriori tre anni.



Art. 10
(Contratti di avviamento all'attività didattica e di ricerca)



Art. 10
(Contratti di tirocinio)
1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con dottori di ricerca contratti di avviamento all'attività didattica e di ricerca. I contratti hanno durata non superiore a tre anni, rinnovabili nel limite massimo di sei anni con lo stesso soggetto, previa valutazione positiva delll'attività svolta dal titolare del contratto. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Ai contratti di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione degli importi minimi e massimi dei contratti si provvede con decreto del ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari di cui all'articolo 2 della presente legge. Dalla data di cui all'articolo 12, comma 7, della presente legge le università non conferiscono nuove borse di post dottorato e assegni di ricerca. 1. Le università, previo svolgimento di idonea procedura di valutazione comparativa, possono stipulare con dottori di ricerca ovvero con laureati dal curriculum scientifico almeno triennale ritenuto idoneo, contratti di tirocinio per l'avviamento all'attività didattica e di ricerca. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, terzo, quarto, settimo, ottavo e decimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, le università non conferiscono nuove borse di postdottorato e assegni di ricerca. Per l'attivazione dei contratti di tirocinio le università possono continuare ad utilizzare le risorse finanziarie ripartite dal MURST per il cofinanziamento degli assegni di ricerca.



Art. 11
(Docenti esterni)



Art. 11
(Docenti esterni)
1. Al fine di arricchire e integrare l'offerta formativa e le competenze scientifiche, le università possono affidare, con contratti di diritto privato, compiti di insegnamento e di ricerca esclusivamente a personalità di alta qualificazione culturale, scientifica e professionale, ovvero anche a professori collocati a riposo, entro il limite del settantacinquesimo anno di età. Le procedure per l'affidamento dei contratti, i loro contenuti e l'attività esercitabile dal docente esterno e le forme di partecipazione agli organi accademici sono disciplinati dai regolamenti di ateneo. 1.Al fine di arricchire e integrare l'offerta formativa, le università possono affidare, con contratti di diritto privato, compiti di insegnamento e di ricerca a personalità di alta qualificazione nella cultura, nelle professioni, nelle attività produttive, ovvero anche a professori collocati a riposo. Le procedure per l'affidamento dei contratti, i loro contenuti e l'attività esercitabile dal docente esterno sono disciplinate dai regolamenti di ateneo.



Art. 12
(Norme transitorie e finali)



Art. 12
(Norme transitorie e finali)
1. I professori ordinari e straordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data di cui al comma 4 possono optare per il mantenimento dello stato giuridico previgente o per l'inquadramento, con decorrenza dalla predetta data, nel ruolo di cui all'articolo 2, rispettivamente nella prima fascia e nella seconda fascia di professore. Ai professori che optano per lo stato giuridico derivante dalla presente legge, il trattamento economico in godimento è incrementato del xxx percento. Essi sono inquadrati nella classe corrispondente al trattamento economico così incrementato, ovvero, qualora tale importo sia compreso tra due classi, nella classe immediatamente inferiore. Dopo due anni da tale inquadramento, i professori possono a domanda sottoporsi a valutazione per il passaggio alla classe superiore. Ai professori che esercitano l'opzione per il mantenimento dello stato giuridico in godimento è assicurata l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico, salvo quello relativo al periodo di fuori ruolo, che è abolito dal 1 novembre 2001. 1. I professori straordinari, ordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data di cui al comma 8 sono inquadrati, con decorrenza dalla predetta data, nel ruolo di cui all'articolo 2, rispettivamente nella fascia di professore ordinario e di professore, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
2. I ricercatori universitari nominati nel ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, n.382 e coloro che saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data di cui al comma 4, possono optare per il mantenimento dello stato giuridico previgente o per l'inquadramento nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica, con modalità stabilite dai Consigli di Facoltà, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta. Ai ricercatori universitari che optano per tale inquadramento, superando positivamente la verifica, il trattamento economico in godimento è incrementato del xxx percento. Ad essi è attribuita la classe corrispondente al trattamento economico così incrementato, ovvero, qualora tale importo sia compreso tra due classi, nella classe immediatamente inferiore. Le facoltà indiranno tre sessioni di verifica con periodicità biennale, al fine dell'inquadramento dei ricercatori nella terza fascia dei professori universitari. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui al comma 1 della legge 341/1990, nonché ai professori incaricati stabilizzati di cui alla legge xxx. I professori di terza fascia inquadrati ai sensi del presnte comma, possono, dopo due anni da tale inquadramento, chiedere di essere sottoposti a valutazione per il passaggio alla classe superiore. Ai ricercatori che esercitano l'opzione per il mantenimento dello stato giuridico in godimento è assicurata l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico. 2. Dalla data di cui al comma 8 il ruolo dei ricercatori universitari è trasformato in terza fascia del ruolo di cui all'articolo 2 e i ricercatori assumono la denominazione di professori di terza fascia. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4; 3, ad eccezione, al comma 1, lettera b) delle parole da "di cui almeno 120 ore" fino alla fine della lettera; 4; 5, comma 1; 7. Nell'ambito delle 500 ore di attività didattica, nulla è innovato rispetto ai compiti da attribuire ai professori di terza fascia rispetto a quanto previsto per i ricercatori universitari. I professori di terza fascia partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea, dei consigli di facoltà e dei consigli di dipartimento salvo quelle relative alla destinazione di posti di ruolo di professori e di professori ordinari, alle chiamate di idonei e ai trasferimenti relativi a professori e a professori ordinari, nonché alle persone dei professori e dei professori ordinari. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui all'articolo 5, comma 3. In deroga all'articolo 5, comma 4, le giunte di facoltà sono costituite in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle tre fasce. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori di terza fascia è determinato al compimento del sessantasettesimo anno. Non è consentito ai professori di terza fascia l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Nel numero di cui all'articolo 2, comma 3, sono computati anche i componenti la terza fascia.

3.Il trattamento economico fondamentale dei professori di terza fascia, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità lorde, pari a lire 55.894.000. La carriera dei professori di terza fascia si sviluppa in sei classi . Al conseguimento della seconda, della terza e della quarta il trattamento economico fondamentale è incrementato dell'otto per cento; al conseguimento della quinta e della sesta classe il predetto trattamento è incrementato del cinque per cento. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6; le classi conseguono all'esito positivo delle valutazioni di cui all'articolo 8.

4. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui al comma 8 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima data sono inquadrati nella fascia di cui al comma 2 e nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.

5. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui al comma 8 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima data sono inquadrati nella fascia di cui al comma 2 e nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.

6. E' fatto divieto di indire ogni forma di procedura di reclutamento per l'accesso alla fascia di cui al comma 2, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10 , della legge 14 gennaio 1999, n.4, i quali, se indetti successivamente alla data di cui al comma 8, sono utilizzati derogatoriamente per la copertura di posti di professore di terza fascia.
3. Ai professori straordinari, ai professori associati e ai ricercatori non confermati le disposizioni di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano all'atto del superamento della valutazione per il conseguimento della seconda classe con conseguente rideterminazione del trattamento economico fondamentale, sul quale si applica la ulteriore progressione economica. I professori di seconda e terza fascia i quali accedono, per superamento delle relative procedure di reclutamento, alle fasce superiori, conservano il trattamento economico in godimento qualora più favorevole, riassorbibile con il conseguimento delle classi successive. 7. Ai professori straordinari, ai professori associati e ai ricercatori non confermati le disposizioni di cui all'articolo 103 del dPR 11 luglio 1980, n.382 si applicano all'atto del superamento della valutazione per il conseguimento della seconda classe, con conseguente rideterminazione del trattamento economico fondamentale, sul quale si applica la ulteriore progressione economica. I professori di terza fascia e i professori i quali accedono, per superamento delle relative procedure di reclutamento, alle fasce superiori, conservano il trattamento economico in godimento qualora più favorevole, riassorbibile con il conseguimento delle classi successive.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia dal 1° novembre 2001. Alla predetta data sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare: 8. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia dal 1 novembre 2001. Alla predetta data sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare:

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251;

b) l'articolo 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

c) gli articoli 7, 10, commi dal primo al terzo, 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

d) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, limitatamente ai commi dal primo al quinto, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, comma 4°, 33, 34, comma 7, 36, 38, 39, 100, 110 e 114 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;

e) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

f) gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239;

g) l'articolo 1, comma 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

h) l'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Per quanto attiene il collocamento a riposo, ai professori e ai ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente, escluso il periodo di fuori ruolo. I professori associati per i quali è attualmente previsto il collocamento fuori ruolo a sessantasette anni, possono rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età.
6. Ai professori già collocati fuori ruolo per limiti di età alla data del 31 ottobre 2001 continua ad applicarsi la normativa previgente. 8. Ai professori già collocati fuori ruolo per limiti di età alla data di cui al comma 8 continua ad applicarsi la normativa previgente.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di indire procedure di reclutamento per posti di ricercatore universitario per i ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, i quali, se indetti successivamente alla data di cui al comma 8, sono utilizzati derogatoriamente per la copertura di posti di professore di terza fascia. 9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di indire procedure di reclutamento per posti di ricercatore universitario, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n.4.
8. Le disposizioni relative allo stato giuridico di professori ordinari, professori associati e dei ricercatori universitari, non abrogate ai sensi del comma 4, ovvero non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi rispettivamente ai professori di prima, seconda e terza fascia. 10. Le disposizioni relative allo stato giuridico di ricercatori universitari, di professori associati e di professori ordinari, non abrogate ai sensi del comma 8 ovvero non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi rispettivamente ai professori di terza fascia, ai professori e ai professori ordinari.
9. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, possono accedere alle procedure di valutazione comparativa per posti di professori di terza fascia e per la stipula di contratti di avviamento all'attività didattica e di ricerca laureati in possesso di curriculum scientifico e professionale, almeno triennale, idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento