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Il Presidente della Repubblica
VISTI
gli articoli 76 e 07 della Costituzione;
VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
VISTO
l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 novembre 1999;
SENTITE
le organizzazioni maggiormente rappresentative;
VISTO
il parere della Conferenza unificata, reso il 2 dicembre 1999;
SENTITE
le organizzazione maggiormente rappresentative;
VISTO
il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
dicembre 1999;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della sanità e
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica;
E
M A N A
Il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Rapporti tra
Servizio sanitario nazionale e università)
1. L'attività assistenziale necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel
quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la
funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca,
secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università
ubicate nel proprio territorio.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono
stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo
e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti
criteri e princìpi direttivi:
a) promuovere e disciplinare l'integrazione
dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario
nazionale e università;
b) informare i rapporti tra Servizio sanitario
nazionale e università al principio della leale cooperazione;
c) definire le linee generali della partecipazione
delle università alla programmazione sanitaria regionale;
d) indicare i parametri per l'individuazione delle
attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di
didattica e di ricerca dei corsi di laurea della Facoltà di medicina e
chirurgia, delle aziende di cui all'art. 2, nonché delle Aziende USL per quanto
concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed
efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse
professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di
didattica dei predetti corsi . Le medesime attività e strutture tengono anche
conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma
universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del
Servizio sanitario e delle Università di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e
16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni, nonché di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, per quanto concerne la formazione dei medici specialisti e del
personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
e) definire, con riferimento ai parametri di cui al
primo ed al secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attività ed
il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto
al numero degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di medicina
e chirurgia ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le
modalità per il progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale
riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 1
stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui
all'articolo 2, comma 2-sexies, lett.
b),del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da
parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti
normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3 .
4. In caso
di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla trasmissione
della proposta regionale del protocollo d'intesa di cui al comma 1, si applica
la procedura sostitutiva prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. La medesima
procedura si applica altresì ove la proposta regionale non sia trasmessa entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario regionale.
5. I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni sono
abrogati. Il termine previsto dai commi 2 e 3 del predetto articolo 6-bis
è differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e
coordinamento previsto dal comma 2.
Art. 2
(Aziende
ospedaliero-universitarie)
1 La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale
e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e
5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità
giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende
ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie
organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla
trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante
trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso
di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza
dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.
3. Al termine del quadriennio di sperimentazione,
alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente
decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della
sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero
- universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59,
su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario,
con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attività assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca
dell'università di cui all'articolo 1, la regione e l'università individuano,
in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di
riferimento di cui ai commi 1 e 2. . Tali aziende sono caratterizzate da
unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non
siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica,
l'università concorda con la Regione, nell'ambito dei protocolli di intesa,
l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.
5. Le università concordano altresì con la regione,
nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite
l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché
già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di
riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al
comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano
nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono
entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima, sia alla
realizzazione dei compiti istituzionali dell'università, in considerazione
dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle
svolte dalle Facoltà di medicina e chirurgia. Le attività assistenziali svolte
perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali
dell'università, sulla base dei princìpi e delle modalità proprie
dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le
specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l'università
di cui al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il procedimento previsto
nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni; la proposta regionale è formulata d'intesa con l'università. Le
modalità organizzative e gestionali di tali aziende sono disciplinate dal
decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve
le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a) sono costituite,
con autonoma personalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione,
ed operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda
in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis,
3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel
presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano
gli articoli 8-bis, 8-ter
e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 3
(Organizzazione
interna delle aziende)
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello
ordinario di gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 2, al fine di
assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di
ricerca. I dipartimenti sono articolati in strutture complesse e in
articolazioni funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le
strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in
conformità al presente decreto e alla normativa regionale di cui all'art. 8-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 8-quater, comma 3, del
medesimo decreto è adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad attività
integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende
di cui all'articolo 2, di concerto con il Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Le relazioni organizzative e funzionali tra i
dipartimenti ed attività integrata ed i dipartimenti universitari sono
stabilite nei protocolli d'intesa mtra Regione e università interessate.
2. Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono
altresì disciplinati, sulla base dei princìpi e dei criteri stabiliti nei
protocolli d'intesa tra regione e università, la costituzione, l'organizzazione
e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le
strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione
universitaria.
3. L'atto aziendale è adottato dal direttore
generale, d'intesa con il rettore dell'università limitatamente ai dipartimenti
ed alle strutture di cui al comma 2.
4. Il direttore del dipartimento ad attività
integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore
dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili
delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di
requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e
curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della
struttura complessa cui è preposto.
5. Il dipartimento ad attività integrata è
organizzato come centro di responsabilità e di costo unitario in modo da
garantire unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza,
didattica e ricerca, la necessaria flessibilità operativa e individua i servizi
che, per motivi di economicità ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per
quanto riguarda i locali, il personale, le apparecchiature, le strutture di
degenza e ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad attività integrata
assicura l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle
relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi
di didattica e di ricerca; assume responsabilità di tipo gestionale nei
confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta
programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli
obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le
peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
6. Le strutture complesse che compongono i singoli
dipartimenti ad attività integrata sono istituite, modificate o soppresse dal
direttore generale, con l'atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle
previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei
limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale
prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma restando la necessaria
intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini
dell'attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera d).
7. L'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può
prevedere, oltre ai dipartimenti ad attività integrata di cui al presente
articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell'articolo
17-bis del medesimo decreto, anche
nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
Art. 4
(Organi delle aziende)
1. Sono organi delle aziende di cui all'articolo 2:
a) il direttore generale;
b) il collegio sindacale;
c) l'organo di indirizzo.
2. Il direttore generale è nominato dalla regione,
acquisita l'intesa con il rettore dell'università. Limitatamente al periodo
quadriennale di sperimentazione nelle aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale, il direttore generale è nominato
dal rettore dell'università, acquisita l'intesa con la regione. I requisiti per
la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, sono quelli
stabiliti nell'articolo 3-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; ai
direttori generali si applicano gli articoli. 3 e seguenti del medesimo decreto
legislativo, ove non derogati dal presente decreto. I protocolli d'intesa tra
regioni e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati
dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e
revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni
dell'articolo 3-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il Collegio è
composto da cinque membri designati uno dalla Regione, uno dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della
sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e uno dall'università interessata.
4. L'organo di indirizzo, con riferimento ai
dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 3, ha il compito di
proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione
generale dell'attività assistenziale dell'azienda con la programmazione
didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione
della programmazione. La composizione dell'organo di indirizzo, nel numero
massimo di cinque membri, è stabilita nei protocolli d'intesa tra regione e
università. L'organo di indirizzo è presieduto da un presidente scelto
all'interno del medesimo, nominato dalla regione d'intesa con il rettore.
Durante il periodo transitorio, nelle aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale, il presidente è nominato dal
rettore d'intesa con la regione. I componenti dell'organo di indirizzo sono
scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e
programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e possono essere
confermati. E' membro di diritto dell'organo di indirizzo il preside della
facoltà di medicina e chirurgia. Non possono far parte dell'organo di indirizzo
né i dipendenti dell'Azienda, né altri componenti della Facoltà di medicina e
chirurgia. Il presidente dell'organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e ne
fissa l'ordine del giorno. Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo
di indirizzo, senza diritto di voto.
5. Il collegio di direzione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è
composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori
dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui
all'articolo 3, comma 7 .
6. Agli organi di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
Art. 5
(Norme in materia di personale)
1. I professori e i ricercatori universitari che
svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui
all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale
dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri
stabiliti nel protocollo d'intesa tra la Regione e l'università relativi anche
al collegamento della programmazione della Facoltà di medicina e chirurgia con
la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei
singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui
all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare
di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del
dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in
caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni
assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19
novembre 1990 n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e all'articolo 6.
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al
comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività
assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale,
le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo
restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con
decreti dei Ministri della sanità e dell'università, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in
relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri
assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le
attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si
integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio
dell'attività assistenziale per i professori e ricercatori è sospeso nei casi
di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono
concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la
compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è
altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività
assistenziale.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente
decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni degli articoli 15, 15-bis,
15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies
e 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia
stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o
complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque, la
responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali
finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di
ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed
assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di
revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La
responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in
relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori
di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione
semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti,
agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di
struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi
di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del
presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle
disposizioni attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368,
limitatamente alle scuole di specializzazione.
5. L'attribuzione e la revoca ai professori e
ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura ,
individuata come complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è effettuata dal
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di
dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di
cui all'articolo 15-ter, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 , fermo restando l'obbligo del
possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre1997, n.484. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo
15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente,
con decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde
dal parere del direttore di dipartimento.
6. L'attribuzione e la revoca ai professori ed ai
ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi
di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del
responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento
della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis
e 15-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
7. I professori e i ricercatori universitari
afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per
l'esercizio di attività assistenziale intramuraria i sensi dell'articolo 15-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello
stesso articolo, di seguito definita come attività assistenziale esclusiva,
ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. L'opzione
per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per
l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di
direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4.
8. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla
predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di
reclutamento indette prima della predetta data, esercitano o rinnovano l'opzione
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro
il termine, si intende che abbia optato per l'attività assistenziale esclusiva.
9. I professori e ricercatori universitari che hanno
optato per l'attività libero professionale extramuraria possono modificare
l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.
10. I professori e i ricercatori universitari di cui
al comma 8 che ha optato per l'attività assistenziale esclusiva possono
modificare l'opzione solamente nei seguenti casi:
a) mutamento di stato giuridico per effetto della
nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di
procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge n. 210 del 1998;
b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di
inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa attività assistenziale;
c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;
d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di
cui agli articoli 12 e 13 del DPR n. 382 del 1980, nonché di cui all'articolo
17 del predetto D.P.R., se di durata pari o superiore all'anno ed al comma 17
del presente articolo.
11. I professori e i ricercatori universitari che
hanno modificato l'opzione ai sensi del comma 10 cessa dall'attività
assistenziale ordinaria, salvo la facoltà di optare nuovamente per l'attività
assistenziale esclusiva. L'eventuale attività libero professionale non può
comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il SSN. Ad essi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-nonies, comma 2, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Qualora i protocolli d'intesa di cui al predetto articolo
15-nonies, comma 2, non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provvede in via sostitutiva, previa
diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, con decreti
interministeriali dei Ministri della sanità e dell'università, sentita la
Conferenza Stato regioni.
12. I professori e i ricercatori universitari
nominati in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva; gli
interessati possono optare per l'attività libero professionale extramuraria nei
casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11.Fino alla data di entrata in
vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario lo
svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione
per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta
l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 11 luglio
1980, n.382.
13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di
direzione di struttura semplice o complessa nonché quella di direzione dei
programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti
alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del
servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio
tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'articolo 3. Sono, altresì,
soggetti a valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo
del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o
ricercatori universitari il direttore ne da comunicazione al rettore per i
conseguenti provvedimenti.
14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti
disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di
gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere
conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito
comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore
generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori
universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento
dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori
provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle
ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.
15. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico
funzionale di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per cento
dell'organico, contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore
a 4 anni, non rinnovabili , con personale medico o sanitario laureato assunto
con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario
nazionale. Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto
esclusivo di cui all'articolo 15-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. E' fatto divieto
all'università di assumere personale medico o sanitario laureato con compiti
esclusivamente assistenziali.
16. I professori ed i ricercatori universitari, ai
quali è attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di
struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7 , e 15-ter, comma 2,
dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal servizio
salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca siano
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di
servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e
quarto periodo, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
Art. 6
(Trattamento economico del personale universitario)
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno
orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività
istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce,
oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti,
oltre al trattamento erogato
dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione
alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai
risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo
parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia
nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e
di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei
limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del
D.P.R. n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri
di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono
adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per
il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento
economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del
presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le
modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei
dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi
di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme
incompatibili con il presente decreto, sono comunque abrogate le parti
dell'articolo 102 del D.P.R. n. 382/80 che disciplinano l'attribuzione del
trattamento economico integrativo.
Art. 7
(Finanziamento,
patrimonio e contabilità)
1. Al sostegno economico-finanziario delle attività
svolte dalle Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia
dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma.
Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale
docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'articolo 8 sia
le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta secondo l'ammontare
globale predefinito di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni, previa definizione degli accordi di cui
all'articolo 8-quinquies del medesimo
decreto legislativo. Regioni ed università concorrono con propri finanziamenti
all'attuazione di programmi di rilevante interesse per la Regione e per
l'Università, definiti d'intesa.
2. Le aziende ospedaliere di riferimento di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto, limitatamente all'attività
direttamente svolta, sono classificate, previa verifica dell'adeguamento ai
requisiti, nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale; la
Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle
funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi
derivanti dall'apporto di personale universitario. In attesa di procedere alla
verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi
sostenuti per l'attività assistenziale dalle Aziende di cui all'articolo 2, la
Regione riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di
apposito accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei
Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281. Fino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con
il decreto interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.181 del 5 agosto 1997.
3. Alle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2
del presente decreto si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ove non derogato dal presente decreto.
Art. 8
(Norme
transitorie e finali)
1. Alle università non statalòi che gestiscono
direttamente policlinici universitari si applica, per analogia, la disciplina
del presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria
ad esso spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi -
organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui
all'articolo 5.
2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da
università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche
o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato - regioni,
tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della
localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle
aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all'articolo 2,
comma 1,si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, al
termine del quadriennio di cui all'articolo 2 comma 2, il D.P.C.M. determina,
altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del Presidente
dell'organo di indirizzo.
3. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto
legislativo n. 368 del 17 agosto 1999,è sostituito dal seguente: " 2. Le
disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall'entrata in
vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di entrata in vigore
del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n.257"
4. I protocolli di intesa regolamentano il
trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai
policlinici universitari, secondo i seguenti criteri:
a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende
di cui all'articolo 2, comma 2 dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e
perpetuo alle università, nonché dei beni immobili e mobili di proprietà
dell'università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale,
con criteri di manutenzione a carico delle aziende citate con vincolo di
destinazione ad attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni
con un apposito protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo. Alla
cessazione della destinazione ad attività assistenziale il bene rientra nella
piena disponibilità dell'università. Il bene è valutato come apporto
patrimoniale ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
5. Alle procedure concernenti il trasferimento o
l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all'art. , comma
2, si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della
sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della
funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni.
6. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a) succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le
università per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fino alla loro
scadenza.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su
proposta dei Ministeri della sanità, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e del tesoro, sono previste le modalità per la
compartecipazione delle regioni e delle università, per quanto di rispettiva
competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di
gestione delle aziende.
8. Le disposizioni del presente decreto concernenti
il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in
servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli
attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la
prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario
comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che
erogano assistenza sanitaria.
________________________________________________
Emendamenti approvati allo schema di decreto legislativo
PRINCIPALI
EMENDAMENTI
Il comma 16 dell'art.5 e' stato abrogato e così pure quella parte dell'art.102 DPR 382/80 che si riferisce all'equiparazione.
Il numero dei posti letto sono in funzione dei soli corsi di laurea delle Facolta' di Medicina (non 'e stato accettato l'emendamento che li rapportava ai corsi di diploma e alle scuole di specializzazione).
Sulla ricerca non si è ottenuto nulla e cosi' pure sul dipartimento (rimangono le due tipologie, rimangono le strutture complesse e quelle semplici).
Nel comma 4 dell'art.5 rimane ai soli professori di prima fascia (non e'stato accettato " i professori di ruolo").
Comma 1 dell'art. 6 e' rimasto istituzionale e non assistenziale: " fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di attivita' assistenziale, strettamente connesso con le funzioni ISTITUZIONALI.....".
Le nomine piu' importanti vengono effettuate dalla Regione e dal Rettore d'intesa tra loro e non dalla Regione acquisita l'intesa del rettore.
Per
il personale tecnico amministrativo un decreto
apposito
(sentiti i sindacati) "stabilirà il loro avvenire".
Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, a norma dell' articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
Parere approvato dalle Commissioni riunite VII e XII della Camera dei deputati il 17.12.1999.
Parere approvato dalle Commissioni riunite VII e XII del Senato il 17.12.1999.
Le Commissioni riunite 7a e 12a riunite,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione dei rapporti
fra Servizio sanitario nazionale e università,
considerato che l'obiettivo del decreto legislativo, che dà attuazione alla
delega prevista dall'articolo 6 della legge n. 419 del 1998 per la definizione
dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, è senza dubbio
quello di rafforzare i meccanismi di collaborazione e di integrazione fra
Università e Servizio Sanitario Nazionale introducendo nuovi modelli gestionali
e funzionali e superando in tal modo antiche separatezze e conflittualità;
considerato che il presupposto del provvedimento è che l'attività
assistenziale si realizza nel quadro della programmazione nazionale e regionale
e deve essere funzionale e coerente con le esigenze della didattica e della
ricerca, nel rispetto della autonomia universitaria; ci si avvicina in tal modo
alla filosofia dei "centri medici accademici" di altri paesi avanzati
che prendono in considerazione nella missione di tali centri tre distinti
obiettivi e cioè la cura dei pazienti, la formazione dei futuri medici e la
ricerca, cercando di raggiungere livelli di eccellenza in tutte e tre le aree;
tenuto in particolare conto del fatto che non può esistere una ricerca e in
particolare una didattica di eccellenza là dove anche l'assistenza non sia di
livello molto elevato,
esprimono parere favorevole condizionato all'introduzione delle seguenti
modifiche:
1) all'articolo 1:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "su proposta del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica" con le seguenti: "di concerto tra i
Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica";
b) al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) definire, con riferimento ai parametri di cui alla lettera d), il
volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture
assistenziali anche in rapporto al numero degli iscritti ai corsi di studio, e
alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il
progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei
posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale;";
2) all'articolo 2:
a) al comma 3, sostituire le parole: "su proposta del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica" con le seguenti: "su proposta dei Ministri della sanità
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario,
con apposito provvedimento legislativo";
b) al comma 8, sostituire le parole da: "Le aziende ospedaliere
universitarie" fino a: "d'intesa con la regione" con le seguenti:
"Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2, lettera a), sono costituite, con autonoma
personalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione,";
3) all'articolo 3:
a) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: "Le relazioni
organizzative e funzionali fra i dipartimenti ad attività integrata ed i
dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli di intesa fra regione e
università interessate".
b) al comma 5, dopo le parole: "è organizzato" inserire le seguenti:
"come centro di responsabilità e di costo unitario ";
4) all'articolo 4:
a) al comma 3, semplificare la composizione del collegio sindacale, prevedendo
due componenti nominati dalla regione, due dall'università ed uno dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5) all'articolo 5:
a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "relativi anche
alle modalità del coordinamento tra la programmazione dell'azienda e quella
della facoltà di medicina e chirurgia;
b) al comma 2, sostituire le parole: "Ai professori e ai ricercatori
universitari di cui al comma 1 si applicano" con le seguenti: "Ai
professori e ai ricercatori universitari, fatto salvo il loro stato giuridico,
si applicano";
c) al comma 7, prevedere che la libera professione extramuraria non possa essere
esercitata presso strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
d) al comma 8, sostituire le parole: "Entro 20 giorni" con le
seguenti: "Entro 60 giorni";
e) al comma 10, lettera c), sopprimere le parole: "di altra regione";
f) sopprimere il comma 16.
g) al comma 17, sostituire le parole: "sono collocati in aspettativa"
con le seguenti: "possono essere collocati in aspettativa";
6) all'articolo 6:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "di attività
assistenziale" con le seguenti: "di presenza nelle strutture per lo
svolgimento delle attività aziendali";
b) al comma 2, precisare che i trattamenti di cui al comma 1 sono
progressivamente adeguati in base agli incrementi previsti per il personale
medico del Servizio Sanitario Nazionale dai contratti di lavoro;
c) al comma 3 disporre l'abrogazione dell'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 282 del 1980 per le parti che risultano
incompatibili o comunque superate dalla nuova normativa relativa al trattamento
economico integrativo;
7) all'articolo 8:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Alle università non statali che gestiscono direttamente Policlinici
universitari si applica, per analogia, la disciplina del presente decreto, fatto
salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I
protocolli di intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non
possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo
5";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "su proposta del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università, della
ricerca scientifica e tecnologica" con le seguenti "di concerto tra i
Ministri della sanità e della università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza Stato-Regioni";
c) al comma 4, prevedere che i beni immobili di proprietà dell'università o
del demanio destinati in modo prevalente all'attività assistenziale siano
concessi in uso gratuito alle nuove aziende, finché permane la predetta
destinazione, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico
dell'azienda. Prevedere altresì che i protocolli di intesa tra regione ed
università disciplinino la compartecipazione, per quanto di rispettiva
competenza e nell'ambito di piano poliennali di rientro, ai risultati di
gestione delle aziende.
Le Commissioni riunite invitano altresì il Governo a valutare l'opportunità:
1) di consentire l'accesso diretto ai fondi per la ricerca sanitaria e biomedica
finalizzata alle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito della
programmazione di cui al decreto legislativo n. 229 del 1999;
2) al comma 4 dell'articolo 5, di sostituire le parole "sentito il
rettore" con le seguenti: "di intesa con il rettore".