MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
DECRETO (in G.U. n. 258 del 5 novembre 2005 - Suppl. Ord. n. 176) -
Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria;
Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;
Ritenuta la necessità di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le università;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 relativo alle procedure informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell'apposito sito della banca dati del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
Tenuto conto che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
Considerata l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal decreto ministeriale n. 270/2004;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005 e 6 luglio 2005;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, espresso in data 16 febbraio 2005;
Viste le note prot. n. 3097 del 27 maggio 2005 e prot. n. 3060 del 6 giugno 2005 con le quali sono stati richiesti i pareri degli ordini professionali interessati;
Visto il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri espresso in data 28 giugno 2005;
Considerata la necessità di adeguare gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato decreto ministeriale n. 270/2004;
Considerata la necessità di individuare gli obiettivi formativi delle citate scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto all'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999;
Considerata l'opportunità di consentire una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa in stretta connessione con le esigenze del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuta altresì la necessità di raccogliere in un unico provvedimento gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e per le esigenze del Servizio sanitario nazionale finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato.
2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria in conformità alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: area medica, area chirurgica e area dei servizi clinici. L'area dei servizi clinici è suddivisa in due sotto-aree: sotto-area dei servizi clinici diagnostici e terapeutici, sotto-area dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica. Nell'ambito delle singole aree le scuole sono aggregate in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.
2. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specialista in formazione deve l'acquisire 300 CFU complessivi, articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle scuole articolate in 6 anni di corso). Per ciascuna tipologia di scuola è indicato il profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.
3. I percorsi didattici sono articolati in attività formative di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico disciplinari.
4. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU per le scuole articolate in 5 anni di corso e 330 CFU per le scuole articolate in 6 anni di corso;
b.1) attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell'ambito specifico della scuola;
c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.
5. Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 4 è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso e 252 CFU per le tipologie di scuole articolate in 6 anni di corso.
6. Le attività di base comprendono uno o più ambiti, ed i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe.
7. Le attività caratterizzanti sono articolate in almeno:
un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente che nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, rispettivamente, nel docente di medicina interna e nel docente di chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati il 30% dei crediti delle attività caratterizzanti da distribuire nell'intero percorso formativo (rispettivamente 81 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso e 99 CFU per le tipologie di scuole articolate in 6 anni di corso). Almeno 60 CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell'area medica e nell'area chirurgica, almeno 30 dei suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di medicina interna e di chirurgia generale. I rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti svolte nelle specialità affini alle singole tipologie di scuola comprese nella classe/area e nelle attività cliniche di emergenza e pronto soccorso. Nell'area dei servizi le attività professionalizzanti di tronco comune sono differenziate per classe;
un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia è assegnato il 70% dei CFU delle attività caratterizzanti (rispettivamente 189 CFU per le scuole articolate in 5 anni di corso e 231 CFU per le scuole articolate in 6 anni di corso);
le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente comprendenti un insieme di attività identificate da settori scientifico-disciplinari, utili a costituire specifici percorsi formativi di approfondimento. A tali attività è assegnata una frazione di crediti compresi nell'ambito delle discipline specifiche della tipologia della scuola (di cui al punto precedente). Possono essere dedicate alle attività caratterizzanti elettive fino a 45 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso e 50 CFU per le tipologie di scuole articolate in 6 anni di corso.
8. Le attività affini, integrative e interdisciplinari comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.
9. Le attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione.
10. Le altre attività comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua.
Art. 3.
1. Le scuole di specializzazione hanno sede presso l'Università.
2. Le scuole di specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono alle facoltà di medicina e chirurgia e possono essere attivate anche con il concorso di altre facoltà, fatta salva la classe delle specializzazioni infarmaceutica che afferisce alle facoltà di farmacia.
3. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999 la scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo.
4. Per i fini di cui al citato art. 43 del decreto legislativo 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, le facoltà di medicina e chirurgia possono istituire e attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna tipologia. Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso.
5. Le scuole di specializzazione di cui al comma 2 possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre facoltà di medicina e chirurgia di altre università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.
Art. 4.
1. Il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria è costituito da professori di ruolo o fuori ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della scuola, nominato dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio della scuola, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.
2. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna scuola è determinato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.
3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola.
4. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.
Art. 5.
1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, di cui al successivo comma 4, nonchè dei giudizi dei docenti-tutori.
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, così come indicato all'art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in formazione deve aver acquisito 300 o 360 crediti, secondo la durata del corso di specializzazione.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999, ai fini delle periodiche verifiche di profitto la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole.
5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.
Art. 6.
Per l'area chirurgica, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della salute, sono dettate le disposizioni per l'individuazione degli interventi di piccola, media ed alta chirurgia, necessari per l'acquisizione delle specifiche abilità previste dall'ordinamento.
Art. 7.
1. Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di cui all'allegato, attivate presso le università sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella banca dati dell'offerta formativa.
2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di ateneo.
3. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del presente decreto, per esigenze particolari ed in via transitoria per non più di un triennio, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dall'allegato D, del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, supplemento n. 175.
Roma, 1° agosto 2005.
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e del beni culturali, registro n. 5, foglio n. 21
Allegato
ORDINAMENTI DIDATTICI
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
----> Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 14 del S.O. <----
AREA MEDICA
----> Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 67 del S.O. <----
AREA CHIRURGICA
----> Vedere Allegato da pag. 71 a pag. 102 del S.O. <----
AREA SERVIZI CLINICI SOTTO-AREA DEI SERVIZI CLINICI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI
----> Vedere Allegato da pag. 105 a pag. 144 del S.O. <----
SOTTO-AREA DEI SERVIZI CLINICI ORGANIZZATIVI E DELLA SANITA' PUBBLICA
----> Vedere Allegato da pag. 147 a pag. 174 del S.O. <----