Schema di decreto legislativo
"Ridefinizione dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed
università, a norma
dell' articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419."
testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri il 19 novembre 1999
Art.
1
(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università)
1. L'attività assistenziale
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è
determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da
assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e
della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con
le università ubicate nel proprio territorio.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati
in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e
coordinamento emanati, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti
criteri e princìpi direttivi:
a) promuovere e disciplinare
l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio
sanitario nazionale e università;
b) informare i rapporti tra
Servizio sanitario nazionale e università al principio della leale
cooperazione;
c) definire le linee generali
della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale;
d) indicare i parametri per
l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse,
funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della
Facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'art. 2, nonché delle
Aziende USL per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di
essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle
risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e
di didattica dei predetti corsi . Le medesime attività e strutture tengono
anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma
universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del
Servizio sanitario e delle Università di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e
16-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, nonché di cui al Titolo VI
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne la
formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e
della riabilitazione.
e) definire, con riferimento ai
parametri di cui alla lettera d), il volume ottimale di attività ed il numero
massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero
degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di medicina e
chirurgia ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le
modalità per il progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale
riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale
3. I protocolli d'intesa di cui
al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di
cui all'articolo 2, comma 2-sexies,
lett. b),del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, criteri generali per
l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2,
degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto
dall'articolo 3 .
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni
dalla trasmissione della proposta regionale del protocollo d'intesa di cui al
comma 1, si applica la procedura sostitutiva prevista dal comma 4 dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
La medesima procedura si applica altresì ove la proposta regionale non sia
trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario
regionale.
5. I commi 1 degli articoli 6 e
6-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni sono abrogati. Il termine
previsto dai commi 2 e 3 del predetto articolo 6-bis è differito alla data di entrata in vigore dell'atto di
indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2.
Art.
2
(Aziende ospedaliero-universitarie)
1 La collaborazione fra Servizio
sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi
4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi
autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al
presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di
quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende
ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie
organizzative:
a) aziende ospedaliere
costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a
gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il
Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere
costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia , anche operanti in
strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere
integrate con l'università.
3. Al termine del quadriennio di
sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina
prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai
risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di
azienda ospedaliero - universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n.59, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e , ove
necessario, con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attività
assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di
didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1 , la regione e
l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano
sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. . Tali
aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora
nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture
essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la Regione,
nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture
pubbliche.
5. Le università concordano
altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale
utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture
assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili
strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre
strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1
e 2 operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e
concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima, sia
alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università, in considerazione
dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle
svolte dalle Facoltà di medicina e chirurgia. Le attività assistenziali svolte
perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali
dell'università, sulla base dei princìpi e delle modalità proprie
dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le
specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende ospedaliere
integrate con l'università di cui al comma 2, lettera b), sono costituite
secondo il procedimento previsto nell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; la proposta regionale è
formulata d'intesa con l'università. Le modalità organizzative e gestionali di
tali aziende sono disciplinate dal decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel
presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2,
lettera a) sono costituite dall'università, d'intesa con la regione, ed operano
secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda in
analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le
specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi
1 e 2 si applicano gli articoli 8-bis,
8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
Art.
3
(Organizzazione interna delle aziende)
1. L'organizzazione
dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende di
cui all'articolo 2, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in
strutture complesse, che a loro volta possono essere organizzate in
articolazioni funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le
strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in
conformità al presente decreto e alla normativa regionale di cui all'art. 8-quater,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8-quater,
comma 3, del medesimo decreto è adottato, per la parte relativa ai dipartimenti
ad attività integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi
alle aziende di cui all'articolo 2, di concerto con il Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Nell'atto aziendale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono altresì disciplinati, sulla base dei princìpi e dei
criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, la
costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività
integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando
quelle a direzione universitaria.
3. L'atto aziendale è adottato
dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'università limitatamente
ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2.
4. Il direttore del dipartimento
ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il
rettore dell'università.. Il direttore del dipartimento è scelto fra i
responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla
base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza
professionale e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane
titolare della struttura complessa cui è preposto.
5. Il dipartimento ad attività
integrata è organizzato in modo da garantire l'unitarietà della gestione,
l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la necessaria
flessibilità operativa e individua i servizi che, per motivi di economicità ed
efficienza, sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il
personale, le apparecchiature, le strutture di degenza e ambulatoriali. Il
direttore del dipartimento ad attività integrata assicura l'utilizzazione delle
strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del
personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca;
assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale
in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse
assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto
della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività
didattiche e scientifiche.
6. Le strutture complesse che
compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata sono istituite,
modificate o soppresse dal direttore generale, con l'atto aziendale di cui al
comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei
piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione
annua assistenziale prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma
restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come
essenziali ai fini dell'attività di didattica e di ricerca ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera d).
7. L'atto aziendale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, può prevedere, oltre ai dipartimenti ad attività integrata di
cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai
sensi dell'articolo 17-bis del
medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a).
Art.
4
(Organi
delle aziende)
1. Sono organi delle aziende di
cui all'articolo 2:
a) il direttore generale;
b) il collegio sindacale;
c) l'organo di indirizzo.
2. Il direttore generale è
nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università.
Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione nelle aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il
direttore generale è nominato dal rettore dell'università, acquisita l'intesa
con la regione. I requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di
cui all'articolo 2, sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli. 3 e seguenti del
medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto. I
protocolli d'intesa tra regioni e università disciplinano i procedimenti di
verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative
procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Al Collegio sindacale si
applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il
Collegio è composto da cinque membri designati uno dalla Regione, uno dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal
Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata.
4. L'organo di indirizzo, con
riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 3, ha il
compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della
programmazione generale dell'attività assistenziale dell'azienda con la
programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare la
corretta attuazione della programmazione. La composizione dell'organo di
indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita nei protocolli
d'intesa tra regione e università. L'organo di indirizzo è presieduto da un
presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla regione d'intesa con
il rettore. Durante il periodo transitorio, nelle aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il presidente è
nominato dal rettore d'intesa con la regione. I componenti dell'organo di
indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e
possono essere confermati. E' membro di diritto dell'organo di indirizzo il
preside della facoltà di medicina e chirurgia. Non possono far parte
dell'organo di indirizzo né i dipendenti dell'Azienda, né altri componenti
della Facoltà di medicina e chirurgia. Il presidente dell'organo di indirizzo
lo convoca, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. Il direttore generale
partecipa ai lavori dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto.
5. Il collegio di direzione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni è composto dal direttore sanitario, dal direttore
amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai
direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7 .
6. Agli organi di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art.
5
(Norme
in materia di personale)
1. I professori e i ricercatori
universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le
strutture di cui all'articolo 2 sono individuati con apposito atto del direttore
generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai
criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la Regione e l'università. Con lo
stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori
universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra
il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione
disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento.
2. Ai professori ed ai
ricercatori universitari di cui al comma 1 si applicano, per quanto attiene
all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a
quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del
Servizio sanitario nazionale. Apposite linee guida emanate con decreti dei
Ministri della sanità e dell'università, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalità in relazione alle esigenze
di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il
personale universitario risponde al direttore generale. Le attività
assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano
con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività
assistenziale per i professori e ricercatori universitari è sospeso nei casi di
aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal
rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità
con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti
consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale.
3. Salvo quanto diversamente
disposto dal presente decreto, nei confronti dei professori e dei ricercatori
universitari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli
articoli 15, 15-bis, 15-ter,
15-quater, 15-quinquies, 15-sexies
e 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
4. Ai professori di prima fascia
ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura
semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida,
comunque, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o
interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali,
didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche
ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di
revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.. La
responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in
relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori
di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione di
struttura semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli
effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura
complessa e di struttura semplice. I professori di prima fascia che non
accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al
primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione
nell'ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.368, limitatamente alle scuole di specializzazione.
5. L'attribuzione e la revoca ai
professori e ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una
struttura , individuata come complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è
effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore
di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure
di cui all'articolo 15-ter, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 , fermo restando l'obbligo del
possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre1997, n.484. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo
15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente,
con decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde
dal parere del direttore di dipartimento.
6. L'attribuzione e la revoca ai
professori ed ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice
e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale
su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo
accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli
articoli 15, 15-bis e 15-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
7. I professori e i ricercatori
universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano
rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria i sensi
dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e secondo le
tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo,
di seguito definita come attività assistenziale esclusiva, ovvero per
l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. L'opzione per
l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione
ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura
nonché dei programmi di cui al comma 4.
8. Entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i professori e i ricercatori
universitari, in servizio alla predetta data ovvero che saranno nominati in
ruolo a seguito di procedure di reclutamento indette prima della predetta data,
esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui alla medesima
disposizione. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che il
professore o il ricercatore abbiano optato per l'attività assistenziale
esclusiva.
9. I professori e ricercatori
universitari che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria
possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.
10. I professori e i ricercatori
universitari di cui al comma 8 che hanno optato per l'attività assistenziale
esclusiva possono modificare l'opzione solamente nei seguenti casi:
a) mutamento di stato giuridico
per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e
ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge
n. 210 del 1998;
b) mutamento del settore
scientifico-disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di una
diversa attività assistenziale;
c) trasferimento da diverso
ateneo di altra regione;
d) cessazione dai periodi di
congedo e aspettativa di cui agli articoli 12 e 13 del DPR n. 382 del 1980,
nonché di cui all'articolo 17 del predetto D.P.R., se di durata pari o
superiore all'anno ed al comma 17 del presente articolo.
11. I professori ed i
ricercatori universitari che hanno modificato l'opzione ai sensi del comma 10
cessano dall'attività assistenziale ordinaria, salvo la facoltà di optare
nuovamente per l'attività assistenziale esclusiva. . Ad essi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-nonies, comma 2, ultimo periodo, del decreto
legislativo30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora i
protocolli d'intesa di cui al predetto articolo 15-nonies, comma 2, non siano
stipulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro i
successivi trenta giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della sanità
e dell'università, sentita la Conferenza Stato regioni.
12. I professori e i ricercatori
universitari nominati in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono svolgere unicamente l'attività assistenziale
esclusiva; gli interessati possono optare per l'attività libero professionale
extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11.Fino alla data
di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario
lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione
per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta
l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 11 luglio
1980, n.382.
13. Gli incarichi di natura
professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonché
quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori
universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme
vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità
indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui
all'articolo 3. Sono, altresì, soggetti a valutazione i professori di prima
fascia di cui all'ultimo periodo del comma 4. Nel caso di valutazione negativa
nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore ne da
comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti.
14. Ferme restando le sanzioni
ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di
legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore
generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla
richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa
tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori
ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne
l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per
gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime
nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso
conforme.
15. Previa autorizzazione
regionale, le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) , per esigenze
assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale di cui al
comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per cento dell'organico, contratti
di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili
, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste
per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto
personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui
all'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. E' fatto divieto all'università di
assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente
assistenziali.
16. I protocolli d'intesa tra
università e regione determinano, procedure di concertazione preventiva tra
azienda e ateneo in ordine al reclutamento o al trasferimento per posti vacanti
di professore o ricercatore universitario richieste dal Consiglio di facoltà di
medicina e chirurgia.
17. I professori ed i
ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15,
comma 7 , e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della
anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma
11, terzo e quarto periodo, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art.
6
(Trattamento
economico dei professori universitari)
1. Fermo restando l'obbligo di
soddisfare l'impegno orario minimo di attività assistenziale stabilito dai
protocolli d'intesa, ai professori ed ai ricercatori universitari l'azienda
riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove
spettanti, a integrazione del trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo
graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico
ad all'impegno orario ulteriore rispetto al minimo;
b) un trattamento aggiuntivo
graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e
gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed
efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra
attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma
1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo
102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono
definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste
al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n.502 del 1991 e successive
modificazioni. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa
prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N.,
che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività
didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19
ottobre 1999, n.370.
Art.
7
(Finanziamento, patrimonio e contabilità)
1. Al sostegno
economico-finanziario delle attività svolte dalle Aziende concorrono risorse
messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale ai
sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con
l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai
sensi dell'articolo 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività
svolta secondo l'ammontare globale predefinito di cui all'articolo 8-sexies del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, previa
definizione degli accordi di cui all'articolo 8-quinquies del medesimo decreto legislativo. Regioni ed università
concorrono con propri finanziamenti all'attuazione di programmi di rilevante
interesse per la Regione e per l'Università, definiti d'intesa..
2. Le aziende ospedaliere di
riferimento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto,
limitatamente all'attività direttamente svolta, sono classificate nella fascia
di presidi a più elevata complessità assistenziale; la Regione riconosce i
maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica
e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti
dall'apporto di personale universitario. In attesa di procedere alla verifica da
parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti
per l'attività assistenziale dalle Aziende di cui all'articolo 2, la Regione
riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito
accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri
della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Fino al
predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto
interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del
5 agosto 1997.
3. Alle aziende di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2 del presente decreto si applica l'articolo 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ove
non derogato dal presente decreto.
Art.
8
(Norme
transitorie e finali)
1. Fermo restando il vigente
regime giuridico - amministrativo e le particolari forme di autonomia
statutaria, le Università non statali adeguano gli ordinamenti dei policlinici
direttamente gestiti ai principi del presente decreto . Non possono in ogni caso
essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5.
2. La realizzazione di nuove
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi
policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione
di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente
autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza Stato - regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo
del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla
costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui
all'articolo 2 , comma 1,si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui all'articolo 2,
comma 1,al termine del quadriennio di cui all'articolo 2 comma 2, il D.P.C.M.
determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del
Presidente dell'organo di indirizzo.
3. Il comma 2 dell'articolo 46
del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999,è sostituito dal seguente:
" 2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano
dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di
entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257"
4. Alle procedure di
trasformazione delle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, anche concernenti
il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni, del personale e delle risorse
finanziarie attualmente utilizzate dai policlinici universitari, alla
successione alle aziende in attività e alla compartecipazione di regioni ed
università ai piani poliennali di rientro finalizzati all'equilibrio si
provvede, con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della sanità,
dell'università e del tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.