Disegno di legge collegato ordinamentale alla finanziaria 2000
Disposizioni in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 1999
Relazione illustrativa
Con il presente disegno di legge si intende riformare lo stato giuridico dei professori universitari, la cui disciplina organica risale a vent'anni fa e che, pur essendo stata più volte modificata con normative di carattere parziale, non appare più adeguata alle innovazioni introdotte nel sistema universitario con particolare riguardo, solo per citare le più recenti, al nuovo regime di autonomia degli atenei che si è esteso anche agli ordinamenti didattici.
Le linee principali del disegno di riforma si possono così sintetizzare:
a) riordino del ruolo dei professori universitari in due sole fasce (professori e professori ordinari, questi ultimi a numero chiuso, anche al fine di elevare la qualificazione complessiva della docenza), tenendo conto della difficoltà di distribuire in modo organico e razionale compiti e funzioni su un numero maggiore di figure; costituzione in via transitoria di una terza fascia ove sono inquadrati i ricercatori universitari;
b) progressione di carriera in classi da conseguire a seguito di valutazioni periodiche complessive dell'attività svolta, allo scopo di stimolare e di accrescere le motivazioni e la produttività dei professori;
c) elevazione della soglia dei doveri con particolare riguardo all'attività didattica, per rispondere alle esigenze ineludibili di un servizio più idoneo nei confronti degli studenti;
d) abolizione della distinzione tra tempo pieno e tempo definito, prevedendo non solo un più ampio impegno nell'attività didattica ma anche specifici impegni di ricerca, compiti preparatori organizzativi e di verifica, costante aggiornamento scientifico, partecipazione alla vita dell'ateneo e delle sue strutture;
e) condizionamento delle attività libero professionali e di docenza retribuita verso terzi alla preventiva autorizzazione dell'interessato in ordine alla compatibilità dell'attività con l'adempimento dei compiti istituzionali e all'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo, legando il mantenimento dell'esercizio al superamento delle valutazioni;
f) riserva dell'elettorato passivo nelle cariche accademiche in base alle fasce e alle classi;
g) costituzione di organi ristretti con compiti rilevanti per la programmazione didattica, al fine di accrescere la funzionalità degli organi accademici;
h) previsione di un trattamento economico fondamentale, il cui importo è fissato direttamente dalla legge anche allo scopo di superare l'attuale complessità e frammentarietà delle voci che compongono l'attuale retribuzione dei professori; all'importo si aggiungono meccanismi di adeguamento automatico, di progressione economica secondo le classi, di scatti biennali di anzianità dopo il conseguimento dell'ultima classe.
i) previsione di un trattamento economico accessorio, con contrattazione individuale tra ateneo e professore per obblighi aggiuntivi e specifici obiettivi da conseguire, sulla base di un procedimento di concertazione a livello nazionale;
l) efficacia della quasi totalità delle disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2001, al fine di consentire un necessario margine di tempo per le necessarie innovazioni da introdurre.
L'articolo 1 stabilisce il principio che le università, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, si avvalgano dei professori di ruoli, dei contratti di tirocinio e dei docenti esterni.
Con l'articolo 2, si prevede che il ruolo dei professori universitari sia suddiviso in due fasce in cui sono inquadrati rispettivamente i professori ordinari e i professori.
L'accesso alle predette fasce avviene con le procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo dei professori ordinari e dei professori associati disciplinate dalla recente legge 210/98. All'atto della nomina in ruolo i docenti sono inquadrati nella prima classe della fascia corrispondente nello specifico settore scientifico disciplinare determinato ai sensi dell'articolo 14 della legge 341/90 e successive modificazioni, per il quale è stata bandita la procedura di reclutamento. E', infine, previsto che il numero degli ordinari non può superare un quinto del totale dei componenti le due fasce per ciascuna delle aree disciplinari, costituite dai raggruppamenti previsti per la elezione dei componenti del CUN.
L'articolo 3 è dedicato ai compiti dei professori universitari, prevedendo obblighi di ricerca, con documentazione periodica dell'attività e un obbligo minimo di 500 ore di attività didattica nell'arco dell'anno accademico (continuativamente per l'anno accademico). Di tale attività, una parte (minimo 120 ore) è riservata all'insegnamento frontale, l'altra a tutto ciò che concerne l'assistenza agli studenti, nonché alla partecipazione alle strutture didattiche.
La lettera d) prevede che a certe condizioni e a seguito di valutazione comparativa, possano essere concessi ai professori periodi di congedo retribuiti e compatibili per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza, da dedicare allo studio e alla ricerca.
Le lettere e), f), g) prevedono la possibilità di svolgere attività per conto dell'ateneo in favore di verso terzi, compiti assistenziali, nonché di essere distaccati presso soggetti terzi per attività di ricerca.
Nel comma 2 vengono disciplinati ulteriori aspetti dell'impegno didattico. Esso è determinato dagli organismi didattici per ciascun docente e svolto nell'ambito del settore disciplinare di inquadramento e della facoltà di afferenza, ovvero anche in settori affini, e in facoltà diverse da quelle di afferenza). L'insegnamento può essere anche svolto in altri enti o atenei a seguito di convenzione.
L'articolo 4 prevede la possibilità di svolgere attività libero professionali, incarichi presso le pubbliche amministrazioni e attività di docenza a favore di terzi, previa autorizzazione delle compatibilità con l'adempimento dei compiti istituzionali e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo. L'autorizzazione è revocata qualora emergano conflitti di interesse ovvero qualora le valutazioni periodiche abbiano esito negativo
L'articolo 5 contiene disposizioni riguardanti gli organismi universitari, e la connessa posizione dei professori.
Si introducono in particolare innovazioni rilevanti, attribuendo ai dipartimenti la destinazione di posti di ruolo, le chiamate di idonei nonché i trasferimenti. Al comma 3 si riservano ai professori ordinari le cariche di rettore e di direttore del dipartimento, mentre la carica di preside di facoltà può essere attribuita ad un professore ordinario ovvero ad un professore appartenente all'ultima classe. Con il comma 3 sono istituite le giunte di facoltà, composte da rappresentanze paritetiche delle due fasce, con poteri in materia di gestione e programmazione didattica.
Nell'articolo 6 si determina il trattamento economico fondamentale dei professori, costituito da un importo pensionabile lordo, erogato per tredici mensilità (comma 1), incrementato al conseguimento di ogni classe. Dopo l'ultima classe la progressione economica avviene con scatti biennali al 2 per cento.
All'articolo 7 viene introdotto il contratto individuale di diritto privato dei professori a tempo indeterminato, di durata biennale, che disciplina gli obblighi didattici e di ricerca aggiuntivi a quelli dell'articolo 3, la determinazione di specifici obiettivi, eventuali intese circa le modalità di svolgimento di attività libero professionale e per conto dell'ateneo a favore di terzi, il corrispettivo economico accessorio di detti obblighi e obiettivi.
Il secondo comma riguarda la stipulazione del contratto che avviene sulla base di criteri generali determinati dal MURST con decreti di durata biennale, adottati previa concertazione con delegazioni miste composte da esperti di nomina ministeriale; rappresentanti delle università, associazioni e organizzazioni sindacali. Sono altresì acquisiti i pareri del CUN e della CRUI. La retribuzione accessoria, definita con il contratto è onnicomprensiva di ogni ulteriore incentivazione. A tal fine sono trasformati istituti esistenti in fondi di ateneo per il trattamento accessorio e in fondo integrativo per il trattamento accessorio dei docenti in cui rifluiscono rispettivamente le risorse stanziate per l'incentivazione didattica ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 29/93 e della legge 19.10.1999, n. 370.
L'articolo 8 riguarda la valutazione della attività svolta dal professore, richiesta per conseguire la classe superiore. Si rinvia per la relativa procedura ai regolamenti di ateneo, sulla base di criteri e parametri stabiliti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
L'articolo 9 stabilisce i limiti massimi di età per il collocamento a riposo delle due categorie di docenti fissandoli a settanta anni per i professori ordinari e per i professori.
Per tutti i predetti docenti è, comunque, precluso l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 503/92 ai fini della permanenza in servizio per altri due anni.
Viene, pertanto, soppresso il regime di fuori ruolo previsto dall'articolo 19 del DPR 382/80 e successive modificazioni.
I docenti riconosciuti emeriti, all'atto del collocamento a riposo, potranno comunque essere utilizzati dalle università per attività di ricerca, a titolo gratuito.
Con l'articolo 10, si introduce il contratto di tirocinio, sulla base di disciplina in larga parte analoga agli assegni di ricerca previsti dall'articolo 51 della legge 449/97, da stipulare con dottori di ricerca o laureati in possesso di un qualificato curriculum scientifico. Tali contratti sono finanziati con i fondi attribuiti alle università dal MURST per il cofinanziamento degli assegni di ricerca che vengono a cessare unitamente con le borse di postdottorato, a decorrere dal 1° novembre 2001, con l'entrata in vigore della disciplina in disamina.
L'articolo 11 consente al sistema universitario di stipulare contratti di diritto privato a termine, rinnovabili, con esperti di elevata qualificazione professionale (nonché con professori ordinari collocati a riposo) per l'espletamento di compiti didattici e scientifici. L'intera disciplina relativa alle procedure e ai contenuti dei predetti contratti è rimessa agli ordinamenti universitari.
Con l'articolo 12 si dettano le disposizioni finali e transitorie stabilendo che i professori ordinari e associati in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo regime giuridico, fissata al 1° novembre 2001, sono inquadrati rispettivamente nella prima fascia e nella seconda fascia del nuovo ruolo , nella classe economica corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero se compreso fra due classi, alla classe superiore.
Di particolare rilievo è la trasformazione dell'attuale ruolo dei ricercatori in terza fascia del nuovo ruolo.
I ricercatori assumeranno la denominazione di professori di terza fascia e concorrono al computo del numero dei docenti in servizio presso ciascuna sede universitaria ai fini della determinazione del numero massimo di professori ordinari che possono essere inquadrati presso la medesima sede (un terzo della dotazione organica complessiva del ruolo docente).Ai professori di terza fascia si applicano alcuni obblighi vigenti dei professori delle altre due fasce: sono tenuti, in particolare, ad assolvere attività didattica per almeno dieci mesi all'anno, per 500 ore complessive, ad eccezione delle 120 destinate alle lezioni, esercitazioni e seminari. In materia di attribuzione di funzioni didattiche, nulla è innovato rispetto alla normativa vigente per i ricercatori. Possono inoltre partecipare alle delibere dei consigli di corsi di laurea, di facoltà e di dipartimento, escluse quelle riguardanti i professori appartenenti alle fasce superiori. Ad essi è assicurato l'elettorato attivo per ogni carica accademica ed è invece precluso l'elettorato passivo per le cariche di governo dell'ateneo (rettore, preside di facoltà, e direttore di dipartimento). La rappresentanza dei professori di 3° fascia è, comunque, garantita nelle giunte di facoltà pariteticamente alle rappresentanze delle altre fasce di professori.
I predetti docenti sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età e non possono esercitare l'opzione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 503/92. Il loro trattamento economico è costituito da un importo complessivo annuo lordo erogato in tredici mensilità e si sviluppa in sei classi con incrementi al passaggio di ogni classe. Dopo la sesta classe la progressione avviene con scatti biennali al 2 per cento. Il passaggio di classe resta subordinato all'esito favorevole delle valutazioni quadriennali. L'accesso alla fascia dall'esterno viene quindi sostanzialmente precluso, al fine di giungere a regime ad un sistema imperniato su due fasce e sui contratti di tirocinio.
Segue, infine, una dettagliata elencazione di tutte le disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti universitari, direttamente abrogate dalla normativa introdotta dal presente disegno di legge. In particolare si sopprimono le norme relative all'obbligo di residenza per i professori, le supplenze e gli affidamenti, le conferme in ruolo, la disciplina dei congedi, le borse di postdottorato, il collocamento fuori ruolo per limiti di età, il tempo pieno e il tempo definito e le altre norme generali riguardanti i professori ordinari, associati e i ricercatori.
E', infine, stabilito che i professori i quali risultano collocati fuori ruolo alla data del 1° novembre 2001 potranno completare tale periodo secondo il precedente ordinamento
Testo
Art. 1
(Attività didattica e scientifica nelle università)
1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali l'università si avvale dei professori di ruolo di cui all'articolo 2. Può altresì utilizzare per compiti didattici e di ricerca i titolari di contratto di tirocinio di cui all'articolo 10 e i docenti esterni di cui all'articolo 11.
Art. 2
(Ruolo dei professori universitari)
1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari;
b) professori.
2. La carriera dei professori ordinari si sviluppa in tre classi; la carriera dei professori si sviluppa in sei classi. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. All'atto della nomina in ruolo si è inquadrati nella prima classe della fascia corrispondente; alle classi successive alla prima si accede previa valutazione ai sensi dell'articolo 8.
3. In ogni ateneo il numero dei professori ordinari non può superare, per ogni area disciplinare, costituita dai raggruppamenti individuati per la elezione del Consiglio Universitario Nazionale, un quinto del totale dei componenti le due fasce.
4. Ogni professore è inquadrato in ruolo in uno dei settori scientifico disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni.
5. Alle fasce del ruolo di cui al comma 1 si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n.210, applicando, rispettivamente, le disposizioni relative alla nomina in ruolo dei professori ordinari e dei professori associati.
Art. 3
(Status dei professori universitari)
1. I professori universitari esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di ricerca e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell'ateneo e delle sue strutture. In particolare:
a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. L'attività deve essere documentata periodicamente, secondo termini e modalità determinate dai regolamenti di ateneo;
b) hanno l'obbligo di svolgere, continuativamente in ogni anno accademico, 500 ore di attività didattica, di cui almeno 120 ore per lezioni, esercitazioni e seminari; le ulteriori 380 ore sono utilizzate per assicurare costante disponibilità al rapporto con gli studenti, per le altre attività disciplinate nel regolamento sull'autonomia didattica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato regolamento sull'autonomia didattica, nonché per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;
c) hanno il diritto e il dovere di partecipare agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto;
d) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio;
e) possono svolgere attività in conto terzi per conto dell'ateneo secondo modalità previste nei contratti di cui all'articolo 7;
f) svolgono compiti di assistenza sanitaria, ove la relativa attività sia inscindibile dalla didattica e dalla ricerca;
g) possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2. Gli impegni didattici di cui al comma 1, lettera b), attribuiti ai professori secondo le disposizioni del regolamento didattico di ateneo, in conformità al regolamento generale sull'autonomia didattica sono esercitati, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini nella facoltà di afferenza e in altre facoltà dell'ateneo, nonché in altro ateneo o in altro ente, con il quale l'università di appartenenza abbia stipulato apposita convenzione.
Art. 4
(Attività libero professionale e altri incarichi)
1. Fermo restando il divieto dell'esercizio dell'industria e del commercio, i professori universitari possono esercitare previa autorizzazione attività libero professionali, svolgere incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore che, sentiti il preside di facoltà e il direttore del dipartimento, che accerta la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo.
3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse, ovvero qualora le valutazioni di cui all'articolo 8 abbiano esito negativo.
Art. 5
(Disposizioni sugli organi accademici)
1. I professori ordinari e i professori sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche e dei dipartimenti secondo quanto previsto dal presente comma.
2. La destinazione di posti di ruolo, le chiamate di idonei nonché i trasferimenti relativi ai professori ordinari e ai professori sono deliberati dai dipartimenti. Questi deliberano con la partecipazione dei professori universitari ordinari e dei professori per le deliberazioni che concernono questi ultimi; deliberano con la partecipazione dei soli professori ordinari per le deliberazioni che li riguardano.
3. Sono riservate ai professori ordinari le cariche di rettore e di direttore del dipartimento. Può assumere la carica di preside di facoltà un professore ordinario, ovvero un professore appartenente all'ultima classe. La carica di presidente di consiglio di corso di laurea, nonché il coordinamento di gruppi di ricerca sono riservati ai professori ordinari e ai professori appartenenti ad una classe non inferiore alla quarta.
4. Gli statuti degli atenei disciplinano la costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da un numero di componenti compreso tra 6 e 15 membri, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle due fasce.
5. Le giunte di facoltà, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi, hanno il potere di proporre al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Le giunte possono esercitare altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà, ferma restando la competenza del consiglio in diversa composizione nelle deliberazioni di cui al comma 1.
Art. 6
(Trattamento economico dei professori di ruolo)
1.Il trattamento economico fondamentale dei professori universitari, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità, pari a 114.070 milioni di lire per il professore ordinario e a 79.849 milioni di lire mila per il professore.
2.Il trattamento economico di cui al comma 1 è incrementato:
a) per i professori ordinari, del 10 per cento al conseguimento della seconda e della terza classe;
b)per i professori, del 10 per cento al conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe, nonché del 5 per cento al conseguimento della quinta e della sesta classe.
3.Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la progressione economica in ogni fascia avviene con scatti biennali di anzianità al 2 per cento.
4. L'importo del trattamento derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è sottoposto a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 7
(Contratto di diritto privato per i professori di ruolo)
1. Le università stipulano con i professori nominati in ruolo presso l'ateneo un contratto individuale di diritto privato di durata biennale, che ne disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge:
a) gli obblighi didattici e di ricerca, aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
b) la determinazione di specifici obiettivi per l'attività del professore correlati alla programmazione generale d'ateneo;
c) eventuali intese circa le modalità di esercizio dell'attività libero professionale e di docenza retribuita a favore di terzi;
d) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo a favore di terzi;
e) il corrispettivo degli obblighi di cui alla lettera a) e del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b), nonché i proventi relativi alle attività di cui alla lettera d),come trattamento economico accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile, limitatamente agli importi relativi alle lettere a) e b);
f) l'erogazione di servizi reali e di altre agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori sede;
2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati nell'osservanza di criteri generali determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di durata biennale, sulla base di appositi accordi-quadro stipulati tra una delegazione di parte pubblica, composta da esperti nominati dal predetto Ministro, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché da rappresentanti delle università, e le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentiti il CUN e il CNSU.
3. Il trattamento economico accessorio assorbe ogni altra incentivazione erogata dall'ateneo; in particolare, dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, non sono più erogate le incentivazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370. Dalla medesima data i fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 4, comma 1, delle predetta legge n.370 del 1999 acquistano rispettivamente le funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari. Al predetto fondo integrativo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370, può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.
Art. 8
(Progressione nelle classi)
1. La progressione nelle classi previste in ciascuna fascia consegue all'esito positivo della valutazione, effettuata ogni quattro anni, dell'attività didattica e scientifica svolta dal professore universitario. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n.370, fissa i criteri e i parametri per la predetta valutazione, le cui procedure sono determinate dai regolamenti di ateneo. Gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici.
Art. 9
(Collocamento a riposo)
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei professori ordinari è determinato al compimento del settantesimo anno.
2. E' abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Non è consentito ai professori universitari l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Alla data del collocamento a riposo i professori universitari cessano da tutte le cariche accademiche.
3. L'università può consentire ai professori universitari dichiarati emeriti, all'atto del collocamento a riposo, la prosecuzione a titolo gratuito dell'attività di ricerca presso le proprie strutture per ulteriori tre anni.
Art. 10
(Contratti di tirocinio)
1. Le università, previo svolgimento di idonea procedura di valutazione comparativa, possono stipulare con dottori di ricerca ovvero con laureati dal curriculum scientifico almeno triennale ritenuto idoneo, contratti di tirocinio per l'avviamento all'attività didattica e di ricerca. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, terzo, quarto, settimo, ottavo e decimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, le università non conferiscono nuove borse di postdottorato e assegni di ricerca. Per l'attivazione dei contratti di tirocinio le università possono continuare ad utilizzare le risorse finanziarie ripartite dal MURST per il cofinanziamento degli assegni di ricerca.
Art. 11
(Docenti esterni)
1.Al fine di arricchire e integrare l'offerta formativa, le università possono affidare, con contratti di diritto privato, compiti di insegnamento e di ricerca a personalità di alta qualificazione nella cultura, nelle professioni, nelle attività produttive, ovvero anche a professori collocati a riposo. Le procedure per l'affidamento dei contratti, i loro contenuti e l'attività esercitabile dal docente esterno sono disciplinate dai regolamenti di ateneo.
Art. 12
(Norme transitorie e finali)
1. I professori straordinari, ordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data di cui al comma 8 sono inquadrati, con decorrenza dalla predetta data, nel ruolo di cui all'articolo 2, rispettivamente nella fascia di professore ordinario e di professore, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
2. Dalla data di cui al comma 8 il ruolo dei ricercatori universitari è trasformato in terza fascia del ruolo di cui all'articolo 2 e i ricercatori assumono la denominazione di professori di terza fascia. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4; 3, ad eccezione, al comma 1, lettera b) delle parole da "di cui almeno 120 ore" fino alla fine della lettera; 4; 5, comma 1; 7. Nell'ambito delle 500 ore di attività didattica, nulla è innovato rispetto ai compiti da attribuire ai professori di terza fascia rispetto a quanto previsto per i ricercatori universitari. I professori di terza fascia partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea, dei consigli di facoltà e dei consigli di dipartimento salvo quelle relative alla destinazione di posti di ruolo di professori e di professori ordinari, alle chiamate di idonei e ai trasferimenti relativi a professori e a professori ordinari, nonché alle persone dei professori e dei professori ordinari. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui all'articolo 5, comma 3. In deroga all'articolo 5, comma 4, le giunte di facoltà sono costituite in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle tre fasce. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori di terza fascia è determinato al compimento del sessantasettesimo anno. Non è consentito ai professori di terza fascia l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Nel numero di cui all'articolo 2, comma 3, sono computati anche i componenti la terza fascia.
3.Il trattamento economico fondamentale dei professori di terza fascia, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità lorde, pari a lire 55.894.000. La carriera dei professori di terza fascia si sviluppa in sei classi . Al conseguimento della seconda, della terza e della quarta il trattamento economico fondamentale è incrementato dell'otto per cento; al conseguimento della quinta e della sesta classe il predetto trattamento è incrementato del cinque per cento. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6; le classi conseguono all'esito positivo delle valutazioni di cui all'articolo 8.
4. Per i professori e i ricercatori di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora inquadrati nell'ultima classe, gli scatti di cui all'articolo 6 comma 3, sono subordinati all'esito positivo di valutazioni biennali effettuate ai sensi dell'articolo 8.
5. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui al comma 8 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima data sono inquadrati nella fascia di cui al comma 2 e nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
6. E' fatto divieto di indire ogni forma di procedura di reclutamento per l'accesso alla fascia di cui al comma 2, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10 , della legge 14 gennaio 1999, n.4, i quali, se indetti successivamente alla data di cui al comma 8, sono utilizzati derogatoriamente per la copertura di posti di professore di terza fascia.
7. Ai professori straordinari, ai professori associati e ai ricercatori non confermati le disposizioni di cui all'articolo 103 del dPR 11 luglio 1980, n.382 si applicano all'atto del superamento della valutazione per il conseguimento della seconda classe, con conseguente rideterminazione del trattamento economico fondamentale, sul quale si applica la ulteriore progressione economica. I professori di terza fascia e i professori i quali accedono, per superamento delle relative procedure di reclutamento, alle fasce superiori, conservano il trattamento economico in godimento qualora più favorevole, riassorbibile con il conseguimento delle classi successive.
8. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia dal 1^novembre 2001. Alla predetta data sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251;
b) l'articolo 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
c) gli articoli 7, 10, commi dal primo al terzo, 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
d) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, limitatamente ai commi dal primo al quinto, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, comma 4°, 33, 34, comma 7, 36, 38, 39, 100, 110 e 114 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
e) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
f) gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239;
g) l'articolo 1, comma 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
h) l'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8. Ai professori già collocati fuori ruolo per limiti di età alla data di cui al comma 8 continua ad applicarsi la normativa previgente.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di indire procedure di reclutamento per posti di ricercatore universitario, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n.4.
10. Le disposizioni relative allo stato giuridico di ricercatori universitari, di professori associati e di professori ordinari, non abrogate ai sensi del comma 8 ovvero non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi rispettivamente ai professori di terza fascia, ai professori e ai professori ordinari.
E’ stata approvata il testo collegato alla finanziaria sul nuovo stato giuridico dei Professori e sulla riforma della ricerca Nazionale.
Il provvedimento è passato dopo dure polemiche in Consiglio dei ministri con il ministro dell'Università Zecchino e Il ministro della sanità R. Bindi.
In sintesi
propone l’istituzione di due uniche fasce per i professori universitari: gli
ordinari ed i professori e
l'obbligo del «tempo esclusivo» per i professori ordinari.
Il ministro per l'Università, Zecchino, propone di fare del ruolo di ricercatore, un ruolo a esaurimento, e di affidare interamente il tirocinio, le prime tappe della carriera universitaria, a strumenti flessibili, come i contratti di ricerca e di insegnamento.
Cosi’ come accade nelle università USA dove le
prime tappe della carriera sono infatti flessibili, e la «tenure»,
l'equivalente del posto di ruolo, è concessa solo dopo molti anni di
insegnamento e di ricerca.
Cosa
accadrà della L. 4/99 (passaggio dei laureati tecnici a Ricercatori)? Secondo i
piu’ pessimisti questo decreto e’ la pietra tombale per le aspirazioni dei
quei tecnici Laureati che non hanno usufruito di questa legge (a Cagliari non
e’ stata ancora applicata tranne, forse, per i laureati medici.)
Il
decreto di fatto fa divieto di indire ogni forma di reclutamento per l'accessso
alla III fascia salvo i concorsi previsti dalla legge4/99.
Ma
è chiaro che questo decreto pone dei limiti temporali ben precisi di
applicabilità ossia
"Salvo
imprevisti entro la primavera" dice
il ministro allargando le braccia