XIII legislatura

Disegno di legge collegato ordinamentale alla finanziaria 2000

Disposizioni in materia di istruzione, ricerca e trasferimento tecnologico e formazione

 

Estratto

 

TITOLO II
(Sistema della ricerca nazionale)

Capo I
(Riforma della ricerca nazionale)

 

Art. 12

(Società Ricerca Italia) 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne stabilisce anche, con onere a carico del fondo di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, le relative quote di partecipazione, gli enti di ricerca di competenza del Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica costituiscono una società consortile per azioni per l’integrazione intersettoriale, la diffusione, l’internazionalizzazione, la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale e dei suoi risultati . La società, che assume la denominazione "Società Ricerca Italia", è società di interesse nazionale ai sensi dell' articolo 2461 del codice civile.

2. Alla società di cui al comma 1 possono, altresì, partecipare università e consorzi interuniversitari, enti di ricerca di competenza di altri Ministeri, altri soggetti pubblici e privati svolgenti attività di promozione imprenditoriale in ambito nazionale, associazioni imprenditoriali nazionali, con esclusione di soggetti esercenti attività di impresa.

3. La società:

a) cura l’integrazione intersettoriale della ricerca scientifica e tecnologica nazionale e dei suoi risultati per le finalità di cui alle lettere b) e c);

b) svolge attività di raccordo e di promozione di programmi comuni con enti, università, organismi, istituzioni o società, stranieri e internazionali, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica ovvero che operano per il coordinamento, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e dei suoi risultati;

c) promuove in ambito nazionale l’integrazione, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca dei soci, anche attraverso la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con regioni e altri soggetti pubblici e privati interessati, anche esercenti attività di impresa, svolgendo altresì attività di coordinamento e di supervisione tecnologica.

4. I compiti di cui al comma 3, lettera b), sono esercitati di intesa con il Ministero degli affari esteri con il Ministro del Commercio estero. La società può svolgere i compiti di cui al comma 3 anche per conto di enti di ricerca di competenza di altre amministrazioni dello Stato, previa intesa con i Ministeri rispettivamente vigilanti.

5. Lo statuto riserva la designazione di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. La società opera nel quadro degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca e delle direttive del CIPE di cui, rispettivamente all’articolo 1, comma 2, e articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204.

6. Le entrate della società sono costituite dai contributi dei soci e dai proventi per servizi resi nell’esercizio dell’attività istituzionale. Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica può contribuire al funzionamento della società, a valere sul Fondo di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per specifici progetti, a valere sul Fondo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, secondo specifiche disposizioni contenute nei decreti di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1999. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, alla società e alle sue attività si applica la normativa vigente per le società per azioni.

 

Art. 13

(Consorzio obbligatorio per la ricerca sulle biotecnologie) 

 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, promuove, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la costituzione di apposito consorzio per la ricerca nelle biotecnologie da parte del C.N.R. della Stazione zoologica Anton Dohrn e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, al quale partecipano, su loro richiesta università, consorzi internuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti pubblici e privati che svolgono ricerca nel settore. In sede di prima applicazione, lo statuto del consorzio è predisposto, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un comitato nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, composto da due membri designati dal medesimo Ministro, uno dei quali con funzioni di presidente, da uno designato da Ministro delle politiche agricole e forestali e da uno ciascuno designato dai presidenti del CNR, della Stazione geologica Anton Dohrn e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; a parità di voti prevale il voto del presidente. Lo statuto prevede la rappresentanza dei Ministeri interessati nell'organo di gestione. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consorzio è costituito, oltre che per le finalità di cui all'articolo 8, comma1, primo periodo di cui al predetto decreto legislativo n. 381 del 1999 anche per :

a) lo svolgimento di attività di ricerca in proprie strutture;

b) la progettazione e il coordinamento di programmi nazionali e internazionali di ricerca; c) di realizzare e coordinare l’utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune;

c) lo svolgimento di attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca in convenzione con le universtià che rilasciano i relativi titoli, nonché attività di formazione post dottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attività del consorzio, anche mediante propri programmi di assegnazioni di borse;

d) esprimere pareri e fornire supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici e privati su loro richiesta e negli ambiti di competenza.

2. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvalgono del consorzio, per sostenere e coordinare la partecipazione ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca biotecnologica.

3. Il consorzio può accedere, per progetti di ricerca industriale, anche al fondo di cui all0'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, secondo specifiche disposizioni contenute nei decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto legislativo.

 

Art. 14

(Delega al Governo per il riordino della disciplina delle persone giuridiche private, associazioni e Comitati con finalità di ricerca) 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina delle persone giuridiche private non costituite in forma societaria, aventi come scopo esclusivo o prevalente, anche mediante la sola attività di raccolta di fondi, ed anche con il concorso e partecipazione di enti pubblici, l’esercizio, la promozione, lo sviluppo della ricerca scientifica, nonché la diffusione dei suoi risultati, la creazione di infrastrutture, laboratori, la concessione di borse di studio o di contributi, comunque denominati, aventi ad oggetto attività di ricerca e sviluppo. Nell’esercizio di tale delega, il Governo, si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto delle competenze regionali, dei compiti di vigilanza e controllo di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 31 e 32 del codice civile, nonché di tenuta dell’aggiornamento della sezione del registro delle persone giuridiche aventi gli scopi di cui all’oggetto della delega;

b) previsione di criteri generali di riconoscibilità che, tra l’altro, assicurino:

1) la valutazione di adeguatezza delle risorse e delle disponibilità rispetto alle finalità di ricerca dichiarate;

2) l’adozione di finalità specifiche in ambiti definiti e con orizzonti temporali predeterminati;

3) il riconoscimento preferenziale delle iniziative private coerenti con le finalità e le priorità indicate nei programmi generali della ricerca scientifica e tecnologica adottati nel rispetto della disciplina attualmente vigente;

4) l’adozione di strutture organizzative che consentano la identificazione univoca di centri di responsabilità cui sia attribuito il potere decisionale in ordine alle singole iniziative di ricerca;

c) semplificazione e snellimento degli adempimenti della procedura di riconoscimento; scansione temporale del procedimento di riconoscimento, con la previsione di limiti massimi di durata;

d) previsione di modalità semplificate di trasferimento, da parte di enti e soggetti pubblici, di beni pubblici per la istituzione, anche in concorso con privati, delle persone giuridiche di cui al presente articolo;

e) subordinazione di eventuali finanziamenti pubblici ad obblighi di informazione periodica sull’andamento della attività di ricerca svolta; alla sottoposizione ad ispezioni condotte da personale dei Ministeri vigilanti o competenti, all’adozione di procedure contabili e alla redazione di bilanci secondo modelli predisposti dal dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministeri interessati; all’adozione di protocolli informatici che consentano l’interscambio di dati con i Ministeri; alla dichiarazione presso il registro di cui alla lettera a) delle retribuzioni annue effettive lorde dei legali rappresentanti, dei delegati e, in genere, di chiunque, eserciti una attività di indirizzo o controllo interno della attività dell’associazione, della fondazione e del comitato, nonché infine all’inserimento di esperti di nomina ministeriale negli organi di controllo;

f) ricorso a meccanismi, previsti dalla disciplina vigente, di mobilità temporanea di personale proveniente da amministrazioni dello stato o di altri enti pubblici,. al fine di garantire periodi di formazione e ricerca di personale specializzato, nonché al fine di fornire adeguato supporto professionale e di alta consulenza per specifici progetti e per progetti e per settori di elevata specializzazione;

g) applicazioni delle disposizioni agevolative di cui agli articoli dal 10 al 30 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle fondazioni le quali, oltre ai requisiti previsit dal predetto decreto siano inserite nel registro di cui alla lettera a) ottemperino alle prescrizioni di cui alla lettera e) e svolgano direttamente ricerca scientifica di particolare interesse sociale ovvero la affidino ad università, enti di ricerca, altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità a luogo individuate;

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dell’attività di ricerca da parte di associazioni e comitati aventi per scopo, anche non prevalente, la promozione e lo sviluppo della ricerca attraverso la raccolta di fondi destinati al medesimo scopo, con il rispetto dei seguenti principi:

a) istituzione di un registro delle associazioni e dei comitati aventi finalità di ricerca scientifica, con la previsione di carattere esclusivamente dichiarativo di tale adempimento e con l’espressa esclusione di ogni potere di controllo di ingerenza dell’autorità amministrativa nella costituzione ed attività delle associazioni e dei compiti iscritti;

b) previsione dell’obbligo di dichiarare presso il registro di cui alla lettera precedente le retribuzioni annue effettive lorde dei legali rappresentanti, dei delegati e, in genere , di chiunque, eserciti una attività di indirizzo o controllo interno della attività della associazione e del comitato;

c) obbligo per le associazioni e per i comitati che vogliano promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante l’acquisto di beni e l’erogazione di servizi, di iscriversi al registro delle associazioni aventi finalità di ricerca di cui alla precedente lettera a);

d) previsione di obblighi informativi in materia di sollecitazione della pubblica sottoscrizione o di raccolte di fondi, sui costi sostenuti e sulla percentuale di contribuzione effettivamente destinate alle finalità di ricerca;

e) obbligo di certificazione dei bilanci delle associazioni con un fondo comune superiore a un milione di euri, nonché di deposito dei bilanci al registro di cui alla lettera a); previsione di modelli uniformi di bilancio, con analitica distinzione, tra l’altro, di attività, iniziative, contributi, finanziamenti, attivi e passivi, liquidità, immobilizzazioni;

f) previsione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui alla lettera d), della ripetibilità della erogazione in denaro, con esercizio del potere di surroga da parte della amministrazione dello Stato e con successiva destinazione dei fondi a scopi di ricerca compatibili con quelli inizialmente dichiarati; previsione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui alle lettere b) ed e), della sanzione amministrativa, comminata dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a carico dei responsabili legali della associazione e del comitato nella misura massima di lire 500.000.000.

 

Art. 15

(Istituto Nazionale per la rete dell’università e della ricerca)

 1. E' istituito l'Istituto Nazionale per la rete dell'università e della ricerca. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione e il funzionamento di detto Istituto, con le annesse disposizioni relative ai beni ed al personale. Negli organi del predetto Istituto è prevista la partecipazione obbligatoria dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e degli enti di ricerca di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché di altri soggetti pubblici interessati.

2. L’Istituto di cui al comma 1 ha la finalità di realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni, basata su una struttura nazionale ed internazionale a larga banda per la trasmissione dati, per applicazioni avanzate per la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione universitaria e le connesse attività di supporto.

3. All’istituto di cui comma 1, si applicano, per quanto compatibili con le finalità di cui al comma 2, le disposizioni vigenti per gli enti di ricerca di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

4. Fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di insediamento dell’organo di gestione dell’Istituto può essere prorogata la vigenza della convenzione-quadro tra MURST e INFN relativa alla rete GARR-B, il cui finanziamento cessa alla data medesima . Le corrispondenti risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione e gestione della rete di telecomunicazioni di cui al comma 2 ed alle spese di costituzione e funzionamento dell'Istituto.