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Scuola di Specializzazione in
Ematologia

 

Informazioni Scuola


Direttore

Prof. Giorgio La Nasa

Professore associato di Medicina Interna
Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche
Policlinico Universitario
S.S. 554, Bivio per Sestu
I-09042 Monserrato (CA)
Tel. +39 070 5109
e-mail:

Referente

 


 

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione

(Fonte: D.R. n° 2498 del 28 ottobre 1997)


Istituzione, finalità, titolo conseguito

1. Le Scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi.
2. Le Scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.
3. Le Scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.
4. Possono essere istituiti altresì Corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il D.L.vo n° 541/1992.

Organizzazione delle Scuole

1. La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione è definita nell'Ordinamento didattico specifico della Scuola.
2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole Scuole disciplinano gli specifici standard formativi.
3. Concorrono al funzionamento delle Scuole la Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.
6. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D.L.vo n° 502/1992.
7. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L.428/1990 e D.L.vo 257/1991).
8. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
9. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'universo e della Ricerca scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto nello stampo; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della Scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
10. Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.
11. Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollenza dalle competenti Autorità accademiche italiane.
12. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.
13. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

piano di Studi di addestramento professionale

1. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo "Organizzazione delle Scuole",comma 3.
2. Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. "Istituzione, finalità, titolo conseguito", comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3 e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni Specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattiche teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
3. Il Piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella A.
4. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella B.
5. Il Piano dettagliato delle attività formative, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Il Tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

esame di diploma

1. - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della Specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
2. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa

protocollo di intesa e convenzioni

1. L'Università, su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa Convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D.L.vo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo D.L.vo.
2. L'Università su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola

norme finali

1. - Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di Scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
2. La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
3. Le disposizioni contenute nelle norme generali comuni a tutte le Scuole di specializzazione si applicano anche alle Scuole di specializzazione del settore medico, purchè non risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari successive e con lo Statuto dell'Ateneo.



Scuola e Obiettivi formativi

Titolo rilasciato: Specialista in ematologia
Area Funzionale: Medica
Classe: Medicina Specialistica
Durata anni: 5

La Scuola di Specializzazione in Ematologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della ematologia.

La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ematologia.

Il corso ha la durata di 5 anni.

La Scuola ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Internistiche, Anastesiologiche e Immunoinfettivologiche.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 2 per ciascun anno di corso, per un totale di 8 specializzandi.

Aree di addestramento professionalizzante

Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA A

A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica.

B. Area Fisiopatologia ematologica generale e molecolare
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche.

C. Area Laboratorio e Diagnostica ematologica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'Ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.

D. Area Ematologia clinica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfo-poietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

E. Area Immunoematologia e terapia trasfusionale
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati.

F. Area Trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico ed autologo) e di cellule staminali. emolinfopoietiche.


Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA B

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
2. aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteo-midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
3. aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;
4. aver seguito almeno 100 casi di emopatie, di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale;
5. aver eseguito personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di convertibilità;
6. aver eseguito personalmente almeno 50 screenings relativi a patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della terapia anticoagulante.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto e indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali; aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari;
b) emostasi e trombosi: aver acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche;
c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni una Unità di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogenico e autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e criopreservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinici della Graft-versus-Host-Disease.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.



Programmi, lezioni, tirocinii

Il dettaglio del calendario lezioni, dei programmi di insegnamento. [file.doc]

DOCENTI

1. Leucemie acute
Ore attività didattica: 6 ; Ore lezione frontale: 6
Docente: Dott. Attilio Gabbas

2. Tumori e trombosi
Ore attività didattica: 6 ; Ore lezione frontale: 6
Docente: Dott. Luigi Arru

3. Morfologia ed ematologia
Ore attività didattica: 8 ; Ore lezione frontale: 8
Docente: Dott. Giorgio Broccia



Docenti

 



DOCENTI INTERNI:
- Dott. Emanuele Angelucci
- Dott.ssa Marcella Arras
- Dott. Luigi Arru
- Prof- Sergio Atzeri
- Prof. Luigi Atzori
- Dott. Michele Bajorek
- Dott.ssa Antonella Balestrieri
- Dott.ssa Barbara Batetta
- Dott. Giorgio Broccia
- Prof. Carlo Carcassi
- Dott.ssa Alessandra Coiana
- Prof. Alberto Concu
- Dott.ssa Marcella Corda
- Prof. Luigi Demelia
- Prof. Gianni Erriu
- Prof. Gavino Faa
- Dott. Attilio Gabbas
- Dott. Sergio Iannelli
- Dott. Giorgio La Nasa
- Prof. Aldo Manzin
- Dott.ssa Angela Mamusa
- Prof. Francesco Marongiu
- Prof.ssa Maria Teresa Perra
- Prof. Mario Piga
- Dott. Alessandro Sias
- Dott.ssa Valeria Sogos


Rappresentanti degli Specializzandi