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Medicina Interna
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Scuola di Specializzazione in
Medicina Interna

Informazioni Scuola

Direttore

Prof. Manconi Paolo Emilio

Professore Ordinario

Dip. Scienze Mediche Internistiche
telefono: 07051096240
fax: 07051096128
e-mail: manconip(at)medicina.unica.it




Norme generali comuni alle scuole di specializzazione

(Fonte: D.R. n° 2498 del 28 ottobre 1997)


Istituzione, finalità, titolo conseguito

1. Le Scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi.
2. Le Scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.
3. Le Scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.
4. Possono essere istituiti altresì Corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il D.L.vo n° 541/1992.

Organizzazione delle Scuole

1. La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione è definita nell'Ordinamento didattico specifico della Scuola.
2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole Scuole disciplinano gli specifici standard formativi.
3. Concorrono al funzionamento delle Scuole la Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.
6. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D.L.vo n° 502/1992.
7. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L.428/1990 e D.L.vo 257/1991).
8. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
9. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'universo e della Ricerca scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto nello stampo; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della Scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
10. Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.
11. Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollenza dalle competenti Autorità accademiche italiane.
12. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.
13. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

piano di Studi di addestramento professionale

1. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo "Organizzazione delle Scuole",comma 3.
2. Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. "Istituzione, finalità, titolo conseguito", comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3 e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni Specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattiche teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
3. Il Piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella A.
4. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella B.
5. Il Piano dettagliato delle attività formative, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Il Tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

esame di diploma

1. - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della Specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
2. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa

protocollo di intesa e convenzioni

1. L'Università, su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa Convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D.L.vo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo D.L.vo.
2. L'Università su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola

norme finali

1. - Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di Scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
2. La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
3. Le disposizioni contenute nelle norme generali comuni a tutte le Scuole di specializzazione si applicano anche alle Scuole di specializzazione del settore medico, purchè non risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari successive e con lo Statuto dell'Ateneo.



Scuola e Obiettivi formativi

La Scuola di Specializzazione in Medicina Interna risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

Titolo rilasciato: Specialista in Medicina Interna
Area Funzionale: Medica
Classe: Chirurgie Medicina clinica generale
Durata anni: 5


La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Medicina Interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.

La Scuola si articola in due indirizzi:

  - Medicina Interna
  - Medicina d'urgenza

La Scuola ha la sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Anestesiologiche e Immunoinfettivologiche.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

In base alle attrezzature e strutture disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso per un totale di 25 specializzandi.

Aree di addestramento professionalizzante

Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA A

A) Area Comune

A.1 Area della fisiopatologia clinica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

A.2 Area della metodologia clinica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

A.3 Area della clinica e della terapia
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici, al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.


B) Indirizzo di Medicina Interna

B.1 Area della medicina clinica e delle specialità internistiche
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

B.2 Area della terapia avanzata
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica ed applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente "critico".

B.3 Area della clinica specialistica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscere approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la Medicina Interna.


C) Indirizzo di Medicina d'urgenza

C.1 Area di medicina d'urgenza
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.
C.2 Area delle urgenze
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.


Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1a - MEDICINA CLINICA

  a1. aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio di sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci, etc);
  a2. aver steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;
  a3. aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;
  a4. aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;
  a5. aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazioni assistita, rianimazione cardiaca.

1b - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

  b1. aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;
  b2. aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2. Inoltre, per l'indirizzo di MEDICINA INTERNA:

  2a. aver seguito almeno 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;
  2b. aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3. - INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA

3.1 aver compiuto almeno 150 turni di guardia in Medicina d'Urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al Pronto Soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);
3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:
  - disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale
  - laringoscopia
  - intubazione oro-naso-tracheale di necessità
  - somministrazione endotracheale di farmaci
  - accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia
  - defibrillazione cardiaca
  - massaggio cardiaco esterno
  - massaggio del seno carotideo
  - ossigenoterapia: metodi di somministrazione
  - assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici
  - posizionamento di un catetere venoso centrale
  - toracentesi
  - cateterismo vescicale
  - sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso
  - lavaggio gastrico e intestinale
  - posizionamento sonda Blakemore
  - paracentesi esplorativa ed evacuativa
  - anestesia locoregionale
  - disinfezione ferite e sutura ferite superficiali
  - prelievo di sangue arterioso
  - tamponamento emorragie, applicazione di lacci
  - puntura lombare
  - tamponamento nasale
  - otoscopia
  - metodi di immobilizzazione paziente violento
  - immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.


Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.



PRESENTAZIONE ED INFORMAZIONI GENERALI


- Programmi, lezioni, tirocinii

Il dettaglio del calendario lezioni, dei programmi di insegnamento. [file.doc]

LIBRETTO SPECIALIZZANDI


Scarica il libretto personale dello specializzando della Scuola di specializzazione in Medicina Interna
Libretto Specializzandi Medicina Interna (copertina)     (95 Kb)
Libretto Specializzandi Medicina Interna     (756 Kb)


Docenti



- Dott. Paolo Altieri
- Prof. Rossano Ambu

-Arru Alberto

- Nicola Aste
- Dott.ssa Antonella Balestrieri
- Dott.ssa Doris Barcellona

- Maco Baroni

- Dott. Aldo Caddori
- Prof. Carlo Carcassi
- Prof. Bernardo Carpiniello
- Dott. Luchino Chessa
- Prof.ssa Eleonora Cocco
- Prof. Paolo Contu
- Dott. Mario Corrias
- Dott. Efisio Cossu
- Prof. Ernesto d'Aloja
- Dott. Stefano Del Giacco
- Prof.ssa Maria Del Zompo
- Prof. Luigi Demelia
- Prof.ssa Sandra Dessì
- Prof.ssa Doris Barcellona
- Dott.ssa Giulia Farci
- Prof.ssa Patrizia Farci
- Dott.ssa Annalena Figus
- Prof. Gabriele Finco 
- Prof.ssa Eliana Lai

- Dott.ssa Rosanna Laconi

- Prof. La Nasa Giorgio

- Prof. Andrea Loviselli
- Dott.ssa Maria Loddo
- Prof. Giorgio Mallarini
- Prof. Rino Mancinelli
- Dott. Ettore Manconi
- Prof. Paolo Emilio Manconi
- Prof.ssa Antonella Mandas
- Prof. Giovanni Mantovani
- Prof. Antonio Marchi
- Prof. Francesco Marongiu
- Prof. Alessandro Mathieu
- Prof. Quirico Mela
- Dott. Maurizio Melis
- Dott. Luigi Meloni
- Dott. Michele Meloni
- Dott.ssa Rosalba Multineddu
- Dott.ssa Maria Concetta Olianas
- Dott. Pierluigi Onali
- Dott. Francesco Paribello
- Prof. Mario Piga
- Dott.ssa Giovanna Piludu
- Prof. Giuseppe Pisano
- Dott.ssa Carola Politi
- Dott. Maurizio Porcu
- Dott.ssa Monica Puligheddu
- Prof. Massimiliano Salvi
- Dott. Luigi Satta 
 -Dott. Corrado Serra

- Dott. ssa Ernestina Setzu
- Dott. Alessandro Sias
- Prof. Paolo Usai




Rappresentanti degli Specializzandi







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