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Scuola di Specializzazione in
Cardiologia

Informazioni Scuola

Prof. Giuseppe Mercuro
Direttore

Prof. Giuseppe Mercuro
Ordinario di Malattie dell'apparato Cardiovascolare
Dipartimento Scienze Cardiovascolari e Neurologiche
Ospedale S. Giovanni
Via Ospedale, 46
I-09124 Cagliari
Tel. +39 070 609
Fax. +39 070 662 747
e-mail:

Sig.ra Maria Bonaria Onnis
Segretario di Dipartimento
Dipartimento Scienze Cardiovascolari e Neurologiche
Ospedale S. Giovanni
Via Ospedale, 46
I-09124 Cagliari
Tel. +39 070 609 2236
Fax. +39 070 662 747
e-mail: mbcard(at)pacs.unica.it


Norme generali comuni alle scuole di specializzazione

(Fonte: D.R. n° 2498 del 28 ottobre 1997)


Istituzione, finalità, titolo conseguito

1. Le Scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi.
2. Le Scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.
3. Le Scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.
4. Possono essere istituiti altresì Corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il D.L.vo n° 541/1992.

Organizzazione delle Scuole

1. La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione è definita nell'Ordinamento didattico specifico della Scuola.
2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole Scuole disciplinano gli specifici standard formativi.
3. Concorrono al funzionamento delle Scuole la Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.
6. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D.L.vo n° 502/1992.
7. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L.428/1990 e D.L.vo 257/1991).
8. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
9. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'universo e della Ricerca scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto nello stampo; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della Scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
10. Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.
11. Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollenza dalle competenti Autorità accademiche italiane.
12. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.
13. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

piano di Studi di addestramento professionale

1. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo "Organizzazione delle Scuole",comma 3.
2. Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. "Istituzione, finalità, titolo conseguito", comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3 e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni Specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattiche teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
3. Il Piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella A.
4. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella B.
5. Il Piano dettagliato delle attività formative, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Il Tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

esame di diploma

1. - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della Specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
2. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa

protocollo di intesa e convenzioni

1. L'Università, su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa Convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D.L.vo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo D.L.vo.
2. L'Università su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola

norme finali

1. - Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di Scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
2. La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
3. Le disposizioni contenute nelle norme generali comuni a tutte le Scuole di specializzazione si applicano anche alle Scuole di specializzazione del settore medico, purchè non risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari successive e con lo Statuto dell'Ateneo.


Scuola e Obiettivi formativi

Titolo rilasciato: Specialista in Cardiologia
Area Funzionale: Medica
Classe: Medicina Specialistica
Durata anni: 5

 

La Scuola di Specializzazione in Cardiologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:
a) cardiologia;
b) angiologia.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della Cardiologia clinica.

La Scuola ha la sede amministrativa presso l'Istituto di Cardiologia.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi al corso è determinato nel numero di cinque per ciascun anno, per un totale di 20 specializzandi.

Aree di addestramento professionalizzante

Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA A

A. Area delle scienze di base
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.

B. Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

C. Area di laboratorio e strumentazione
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardio-vascolare.

D. Area di diagnostica cardiologica non invasiva
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, Doppler e Color-Doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

E. Area di diagnostica cardiologica invasiva
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.

F. Area di cardiologica clinica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

G. Area di cardiologia interventistica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.

H. Area delle malattie vascolari
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.

I. Area delle Cardiologia pediatrica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.

 

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1. aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter;
2. aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici;
3. aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione;
4. aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci;
5. aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie;
6. aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché ponendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass);
7. aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in Unità di Terapia Intensiva Coronarica di almeno una annualità e mezzo.


Costituiscono attività proprie di indirizzo:

I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3):
a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie di cui almeno il 50% come I operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come I operatore, interpretazione dei quadri angiografici, etc.;
b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco-stress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc;
c) eletrrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui ameno 10 come I operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc.

II. Angiologia:
aver acquisito conoscenze teorico-pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color Doppler, pletismografia, Laser Doppler, etc.), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.


Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici e il relativo peso specifico.