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Scuola di Specializzazione in Reumatologia


Direttore

Prof. Alessandro Mathieu
Professore ordinario di Reumatologia
Dipartimento di Scienze Mediche
Policlinico Universitario AOU

S.S. 554, Bivio per Sestu
I-09042 Monserrato (CA)
Tel. +39 070 5109 6385
Fax. +39 070 5109 6382
e-mail: mathieu@medicina.unica.it

Segretario

Dott. Alberto Cauli
Dipartimento di Scienze Mediche

Tel. +39 070 5109 6383
e-mail: cauli@medicina.unica.it

 


  

Obiettivi formativi e descrizione:

 

Denominazione
 

SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in REUMATOLOGIA

Title
(inglese) 

Postgraduate School of Rheumatology
Area Medica
Classe  Medicina specialistica

Obiettivi formativi e descrizione 


Lo specialista in Reumatologia deve maturare conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche. 

Obiettivi formativi di base:
acquisizione delle conoscenze fondamentali sulla morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell’apparato articolare e muscolo-scheletrico al fine di ottenere le basi biologiche della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche. 

Obiettivi della formazione generale:
acquisizione del corretto approccio statistico e le basi metodologiche del laboratorio, della clinica e della terapia, nonché le capacità di aggiornare di continuo le proprie conoscenze professionali, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche.

Obiettivi formativi specifici della tipologia della scuola: acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze cliniche (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative), strumentali e di laboratorio  per il trattamento delle patologie dei tessuti connettivi e dell’apparato muscolo-scheletrico e articolare, ivi comprese anche  le emergenze-urgenze di interesse reumatologico. Acquisizione quindi di competenze riguardanti principalmente la semeiotica fisica e strumentale, l’immunopatologia, la diagnostica per immagini (ecografia, capillaroscopia, densitometria ossea, scintigrafia), la farmacologia clinica, la farmacoterapia, l’idropinoterapia, la medicina fisica, la terapia ortopedica, la riabilitazione e la terapia occupazionale delle malattie reumatiche; inoltre lo specializzando dovrà acquisire conoscenze di Statistica Medica ed Epidemiologia adeguate per riconoscere le implicazioni sociali delle malattie reumatiche.

Sono considerate attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia:- acquisizione di competenze tecniche generali per la clinica delle malattie reumatologiche, seguendo personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici, effettuando l’esame obiettivo, valutando criticamente i dati clinici, proponendo la programmazione di interventi diagnostici e terapeutici razionali;- acquisizione della capacità di discutere  in modo documentato e analitico casi clinicamente paradigmatici di patologie reumatiche;- esecuzione di almeno 20 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale e di almeno 100 infiltrazioni articolari e periarticolari a scopo terapeutico;- valutazione di almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica e acquisizione della capacità di riconoscere i più comuni quadri istologici inerenti alla patologia reumatologica;- acquisizione delle tecniche e dei metodi di valutazione delle indagini immunochimiche quantitative e qualitative di pertinenza reumatologica;- esecuzione diretta dell’ecografia muscolo-tendinea e articolare, della capillaroscopia periungueale e della densitometria ossea, dimostrando di saperle eseguire  personalmente interpretando personalmente i risultati;- acquisizione della capacità di riconoscere e interpretare correttamente radiogrammi, scintigrafie, TC e RMN inerenti le patologie reumatologiche.

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente: saranno utili nell’approfondire le conoscenze nell’ambito della disciplina. In particolare, nel campo della Patologia clinica di pertinenza reumatologica, dell’ecografia muscolo-tendinea ed articolare, della Diagnostica per immagini applicata alla Reumatologia e della Diagnostica strumentale delle patologie osteometaboliche.

Numero Iscrivibili 3
Base multiplo CFU1
Specifica CFU 
25/ 25   tirocinio

8/ 25      lezioni frontali o attività didattiche equivalenti

17/ 25    studio individuale

 


 

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione

Normativa valida per l'Anno Accademico 2008/2009

(Fonte: D.R. n° 2498 del 28 ottobre 1997)


Istituzione, finalità, titolo conseguito

1. Le Scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi.
2. Le Scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.
3. Le Scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.
4. Possono essere istituiti altresì Corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il D.L.vo n° 541/1992.

Organizzazione delle Scuole

1. La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione è definita nell'Ordinamento didattico specifico della Scuola.
2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole Scuole disciplinano gli specifici standard formativi.
3. Concorrono al funzionamento delle Scuole la Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.
6. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D.L.vo n° 502/1992.
7. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L.428/1990 e D.L.vo 257/1991).
8. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
9. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'universo e della Ricerca scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto nello stampo; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della Scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
10. Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.
11. Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollenza dalle competenti Autorità accademiche italiane.
12. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.
13. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Piano di Studi di addestramento professionale

1. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo "Organizzazione delle Scuole",comma 3.
2. Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. "Istituzione, finalità, titolo conseguito", comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3 e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni Specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattiche teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
3. Il Piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella A.
4. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella B.
5. Il Piano dettagliato delle attività formative, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Il Tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Esame di diploma

1. - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della Specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
2. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa

Protocollo di intesa e convenzioni

1. L'Università, su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa Convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D.L.vo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo D.L.vo.
2. L'Università su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Norme finali

1. Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di Scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
2. La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.
3. Le disposizioni contenute nelle norme generali comuni a tutte le Scuole di specializzazione si applicano anche alle Scuole di specializzazione del settore medico, purchè non risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari successive e con lo Statuto dell'Ateneo.



Scuola e Obiettivi formativi

Titolo rilasciato: Specialista in Reumatologia
Area Funzionale: Medica
Durata anni:5

La Scuola di Specializzazione in Reumatologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della Reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.

La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Reumatologia.

Il Corso ha la durata di 4 anni.

La Scuola ha la sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Anestesiologiche e Immunoinfettivologiche.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 449 il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 16 specializzandi.


Aree di addestramento professionalizzante

Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA A

A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini.

C. Area disciplinare della patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche I
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale, ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

D. Area disciplinare della patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche II
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale, ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.


Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA B


Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver seguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della Scuola;
b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;
c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;
d) aver eseguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capilaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna; e) aver dimostrato di saper riconoscere ed interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;
f) aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche.