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Università di Cagliari
Biblioteca del Distretto Biomedico-Scientifico

Regolamento della Biblioteca






Art. 1
Definizione, organizzazione, finalità

La Biblioteca del Distretto Biomedico-Scientifico, di seguito Biblioteca, è una unità amministrativa del Sistema Bibliotecario di Ateneo che eroga servizi bibliografici e documentari orientati alla didattica e alla ricerca negli ambiti tematici e disciplinari di interesse degli utenti di riferimento.
La Biblioteca è unità dotata di autonomia finanziaria e contabile; dispone di una dotazione ordinaria per il funzionamento e di assegnazioni per gli acquisti di patrimonio bibliografico e documentario secondo le esigenze dell’utenza didattica ed a supporto della ricerca scientifica.
La Biblioteca è articolata in una sede centrale ed in sezioni periferiche che costituiscono punti di servizio.
Presso di essa sono localizzati:
- i servizi di interesse generale quali la gestione dei periodici e del patrimonio di interesse storico proveniente dalle collezioni delle biblioteche afferenti e di quelle di settore cooperanti ove non altrimenti disposto;
- una collezione aggiornata dei testi adottati nei corsi di studio di riferimento dell'area in un numero di copie adeguato alla propria utenza interna; - una sezione aggiornata di reference.
2. Le finalità della Biblioteca sono, in particolare, quelle di realizzare un medesimo ambiente organizzativo e semantico uniformando le procedure di acquisizione, i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica e fattuale delle strutture afferenti, l'accesso ai documenti stessi, mediante una organizzazione e gestione dei servizi finalizzata al soddisfacimento dei bisogni degli utenti.
3. Per il conseguimento delle proprie finalità, la Biblioteca è organizzata in settori di servizio, unificati per le strutture afferenti, affidati a responsabili di settore dipendenti dal Direttore e coopera con le altre Biblioteche dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi generali impartiti dalla Direzione per i Servizi Bibliotecari.


Art. 2
Servizi

La Biblioteca eroga i seguenti servizi:
- acquisizione dei documenti secondo l’indirizzo scientifico determinato dal Consiglio di Biblioteca;
- trattamento bibliografico secondo gli standard in uso nel Servizio Bibliotecario Nazionale e nel Polo Regionale, contribuendo allo sviluppo di sistemi di recupero dell’informazione e dei documenti coerenti con le esigenze dell’utenza universitaria;
- consultazione, prestito locale, nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocità, dei documenti posseduti;
- ricerche bibliografiche e diffusione dell'informazione mirata e selezionata secondo le esigenze della propria utenza;
- reperimento delle informazioni e dei documenti o copia di parti di documenti non posseduti localmente;
- fornitura di copie di articoli o parti non consistenti di pubblicazioni ad esclusivo uso interno per motivi di ricerca e studio, nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- assistenza e orientamento degli utenti nelle attività di recupero delle informazioni da cataloghi, banche dati, repertori, ecc.
- ogni altro servizio utile al soddisfacimento delle esigenze della propria utenza.


Art. 3
Il Consiglio di Biblioteca

1. Il Consiglio di Biblioteca, organo collegiale di indirizzo, è composto da:
a) i rappresentanti delle Facoltà nel numero di 3 componenti per ciascuna Facoltà afferente alla biblioteca di distretto, due dei quali indicati fra i docenti o ricercatori di ruolo dai rispettivi organi collegiali, ed uno fra i Direttori di Dipartimento;
b) tre studenti rappresentanti in organi collegiali delle strutture didattiche o scientifiche di riferimento, designati dal Consiglio degli studenti;
c) il Direttore della biblioteca;
d) un rappresentante eletto fra il personale della biblioteca.
2. I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Biblioteca fra i componenti di cui alla precedente lettera a) e nominato dal Rettore.
4. Il Consiglio di biblioteca :
a) determina le linee di indirizzo scientifico della biblioteca, valorizzando le diverse vocazioni specialistiche, e ne verifica l'attuazione;
b) approva il programma annuale delle attività e la corrispondente relazione consuntiva predisposti dal Direttore della biblioteca;
c) approva il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo;
d) determina i criteri per la gestione delle acquisizioni sui fondi comuni assegnati alla biblioteca;
e) formula proposte alla CAB per l'assegnazione delle risorse, lo sviluppo e l'innovazione dei servizi della biblioteca e su tutte le materie di competenza della CAB;
f) sottopone alla CAB il regolamento interno e la carta dei servizi;
g) sottopone alla CAB le proposte di scarico inventariale del materiale bibliografico obsoleto e desueto.
5. Nel caso di articolazione della Biblioteca in sezioni, le Facoltà di riferimento possono nominare un referente per ciascuna sezione con funzioni di proposta e di indirizzo specifico nei confronti del Consiglio di Biblioteca.
6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di biblioteca; vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo; trasmette alle strutture didattiche e scientifiche di riferimento i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i piani, i programmi e le relazioni sulle attività.
7. Il Consiglio di biblioteca si riunisce almeno due volte l'anno. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 4
Il Direttore

1. Il Direttore di biblioteca, organo tecnico di gestione, sulla base degli indirizzi generali del Consiglio di Biblioteca e delle direttive del Dirigente:
a) cura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio di biblioteca;
b) è responsabile della gestione ed organizzazione dei servizi nell'ottica della qualità;
c) è responsabile della spesa e della gestione amministrativa e contabile;
d) è responsabile della corretta applicazione delle procedure di rilevazione dei dati per l'implementazione del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ateneo;
e) coordina e dirige il personale assegnato alla biblioteca e ne cura l'aggiornamento nelle materie di sua competenza;
f) è consegnatario del patrimonio della biblioteca e ne cura l'ordinamento, la registrazione, conservazione e tutela secondo la normativa vigente;
g) sottopone al Consiglio di biblioteca il programma annuale delle attività e la corrispondente relazione consuntiva;
h) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo per l'approvazione del Consiglio di biblioteca;
i) trasmette al Dirigente gli atti e le relazioni approvate dal Consiglio di biblioteca;
l) vigila sul rispetto della riservatezza dei dati personali degli utenti, degli oggetti delle ricerche e dell'uso degli strumenti documentari; m) vigila sulla corretta applicazione del regolamento interno e della carta dei servizi;
n) svolge ogni altra funzione utile al raggiungimento degli scopi istituzionali connessi all'incarico;
o) gestisce la quota destinata dall'Ateneo alla biblioteca relativa alla dotazione ordinaria per il funzionamento di cui all'art. 5 comma 3) del presente Regolamento. Può disporre altresì di una quota dagli ulteriori fondi di bilancio, annualmente determinata dal Consiglio di biblioteca, da destinare ai servizi comuni.
2) Il Direttore coadiuva il Presidente del Consiglio di Biblioteca per l'esercizio delle sue funzioni assicurando un adeguato supporto tecnico, amministrativo e gestionale; predispone gli atti istruttori per il Consiglio e cura l'archivio dei documenti.


Art. 5
Utenti

1. La Biblioteca eroga i propri servizi ad utenti interni, accreditati ed esterni:
Utenti interni:
- docenti e ricercatori dell’Università di Cagliari;
- studenti, dottorandi di ricerca e master e specializzandi dei Corsi di Studio professati nell’Università di Cagliari;
- personale dell'Ateneo;
- visitatori esterni temporaneamente presenti presso l’Ateneo di Cagliari;
- studenti temporaneamente presenti presso l’Università di Cagliari nell’ambito di programmi di scambio comunitari ed internazionali.
Utenti accreditati:
- soggetti appartenenti ad Enti che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’Università di Cagliari;
- tutti coloro che hanno un rapporto ufficiale di studio o di lavoro presso le altre Università italiane.
Utenti esterni:
- ogni altro utente che non rientri nelle precedenti categorie.
2. Gli utenti possono intervenire attivamente sull'efficacia della struttura e dei servizi per il tramite del responsabile dei servizi al pubblico, direttamente o inviando commenti e suggerimenti all'indirizzo di posta elettronica della biblioteca: biomed@pacs.unica.it


Art. 6
Accesso, registrazione, consultazione

1. La apertura e la chiusura della Biblioteca, la tenuta delle chiavi ed il controllo dell'accesso sono disciplinati dal Direttore che si avvale della collaborazione del personale.
La Biblioteca garantisce il servizio di accesso per la consultazione e lettura in sede all’interno di una fascia oraria di almeno dodici ore giornaliere, dal Lunedì al Venerdì, in almeno uno dei suoi punti di servizio.
2. L'accesso alle sale lettura è libero.
Per usufruire dei servizi gli utenti devono essere iscritti alla Biblioteca: l'iscrizione avviene mediante la compilazione di un modulo disponibile sia in linea che presso la zona accoglienza, corredato di due fotografie formato tessera.
Al momento dell'accesso in biblioteca ogni utente è tenuto a:
a) firmare il registro di presenza;
b) consegnare al personale in servizio la propria tessera personale;
c)depositare borse e contenitori di qualsiasi genere negli appositi stipetti collocati all'ingresso.
3. La registrazione dei docenti e ricercatori interni e del personale strutturato dell'Ateneo, è effettuata d'ufficio.
4. La permanenza nella sala di lettura e l'utilizzo degli strumenti informatici destinati al pubblico per le attività di documentazione, sono prioritariamente garantiti agli utenti interni.


Art. 7
Prestito locale

1. Gli utenti registrati hanno accesso al prestito dei documenti posseduti.
2. Il Servizio è regolato da apposito Regolamento.
3. Per il conseguimento del titolo previsto al termine del corso di studi, gli studenti dovranno presentare presse le segreterie di riferimento una dichiarazione attestante l’assenza di pendenze con la biblioteca: in caso di verifica di dichiarazioni mendaci, il Direttore della biblioteca provvederà ad inoltrare alle stesse segreterie una richiesta di sospensione delle procedure di ammissione al conseguimento del titolo fino alla regolarizzazione delle pendenze.


Art. 8
Prestito esterno

1. Il prestito delle monografie e/o la fornitura di copie di articoli o parti non consistenti di pubblicazioni sono effettuati di norma per il tramite di altre biblioteche che ne facciano richiesta nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti norme sul diritto d'autore.
La durata del prestito per le monografie è di trenta giorni lavorativi. Le spese di spedizione sono a carico della biblioteca ricevente.


Art. 9
Responsabilità degli utenti

1. Gli utenti in possesso dei documenti sono responsabili della loro cura e del rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore.
2. Gli utenti sono tenuti a reintegrare a proprie spese i documenti eventualmente smarriti o danneggiati.


Art. 10
Disciplina e sanzioni

1. E' fatto divieto rigoroso:
- di fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca;
- di far segni, scrivere sui documenti della biblioteca o danneggiarli in qualunque modo;
- di conversare e/o arrecare disturbo nelle sale di lettura e nei locali di accesso alla biblioteca.
2. Il Direttore può escludere dai servizi, per un periodo di tempo determinato, gli utenti che trasgrediscono le norme del presente regolamento.


Art. 11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al Regolamento Quadro dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo ed alla legislazione e statuizione vigente in materia di biblioteche.
Il Direttore cura la adeguata pubblicità del regolamento presso gli utenti.



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